Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26907/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un avvocato, quale erede di un contribuente deceduto e in proprio anche per altro erede, aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto collegato a un rimborso d’imposta relativo all’anno 1994. L’atto aveva disposto il rimborso di una somma inferiore a quella richiesta con l’istanza originaria. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado e rigettato l’appello, ritenendo che fosse stato impugnato un atto della Banca d’Italia e non un atto tributario dell’Amministrazione finanziaria. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione dell’art. 19, lett. g), d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’oggetto dell’impugnazione fosse in realtà il provvedimento implicito di rigetto parziale della domanda di rimborso, quindi un atto impugnabile davanti al giudice tributario. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il rimborso parziale integrasse, per la parte non corrisposta, un rigetto implicito dell’istanza di rimborso originaria. Ha quindi affermato che tale diniego, anche se implicito, è atto impugnabile ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre chiarito che non rileva la qualificazione data dai giudici di merito come atto della Banca d’Italia, perché l’impugnazione riguardava sostanzialmente il rifiuto parziale opposto dall’Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l’elenco degli atti impugnabili non preclude l’impugnazione di un provvedimento che, anche se non espressamente tipizzato, incida sul rapporto tributario e manifesti un rigetto implicito della domanda di rimborso.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    il termine per impugnare il diniego di rimborso decorre dalla notificazione del provvedimento che esprime, anche implicitamente, il rifiuto dell’Amministrazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    l’istanza di rimborso non può essere riproposta come seconda domanda per superare il mancato accoglimento integrale della prima.

  • art. 53 Cost.

    nel rapporto tributario il diritto del contribuente al rimborso corrisponde all’obbligo dell’Amministrazione di ristabilire la corretta imposizione, non a un potere discrezionale.

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale dell’avvocato ricorrente in proprio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge e nullità della decisione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il provvedimento che accolga solo parzialmente un’istanza di rimborso vale, per la parte residua non soddisfatta, come rigetto implicito della domanda originaria ed è autonomamente impugnabile.
  • L’impugnazione del diniego di rimborso deve essere proposta tempestivamente; una nuova istanza identica non consente di riaprire il rapporto ormai definitivo né di creare un nuovo silenzio-rifiuto impugnabile.
  • Ai fini dell’impugnabilità ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 conta la sostanza dell’atto e la concreta incidenza sul rapporto tributario, non la sola veste formale o il soggetto materiale che lo ha trasmesso.
  • L’elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa, ma include anche gli atti atipici che rendano conoscibile una specifica pretesa o un preciso diniego tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.