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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32623/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da decreti ingiuntivi ottenuti da un ex dipendente pubblico per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per attività di patrocinio legale svolta in vari giudizi nell'interesse dell'ente datore di lavoro. L'ente propose opposizione sostenendo che tali prestazioni erano state rese nell'ambito del rapporto di pubblico impiego e non in forza di un autonomo rapporto d'opera professionale. In primo grado l'opposizione fu accolta; in appello il ricorso dell'ex dipendente fu respinto. In Cassazione il ricorrente articolava sei motivi: 1) denunciava errore nell'intestazione della sentenza d'appello quanto al numero di ruolo; 2) deduceva violazione del giudicato sostenendo che successivi giudizi fra le stesse parti avessero escluso l'efficacia del primo giudicato e che si fosse formato un giudicato successivo favorevole; 3) lamentava omessa pronuncia sulla vincolatività di tali sentenze successive; 4) contestava che la sentenza del 1999 potesse fare giudicato nella presente causa, anche per diversità del materiale probatorio; 5) censurava l'interpretazione della delibera aziendale del 1985, sostenendo che non avesse istituito un ufficio legale stabile ma solo un'organizzazione temporanea in attesa di un settore legale autonomo; 6) sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 64 CCNL Sanità e dei principi sul contratto d'opera professionale di cui agli artt. 2229 ss. c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'errore materiale sul numero di ruolo della sentenza d'appello era riconoscibile come mero lapsus e andava fatto correggere con l'apposito procedimento di correzione degli errori materiali. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché non si confrontavano con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: il rigetto dell'appello si fondava anche sul mancato assolvimento dell'onere di provare l'esito positivo dei giudizi per i quali erano stati richiesti i compensi, requisito previsto dalle delibere aziendali per la maturazione del diritto; inoltre, il giudicato formatosi sulla precedente decisione tra le stesse parti copriva il dedotto e il deducibile sul medesimo rapporto giuridico, senza che la diversa produzione probatoria potesse eliderne l'autorità. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo perché privi di interesse e comunque non confrontati con la ragione decisiva della sentenza, che aveva affermato che, indipendentemente dall'assetto organizzativo della struttura interna, solo una specifica disposizione amministrativa o una clausola contrattuale avrebbe potuto fondare il diritto del dipendente pubblico a percepire compensi ulteriori rispetto alla normale retribuzione per l'attività difensiva svolta abitualmente per l'ente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e, trattandosi di giudizio successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per censurare omessa pronuncia e pretesa decisione su un diverso giudizio; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata si riferiva al procedimento corretto e, comunque, le doglianze non colpivano le rationes decidendi effettive.

  • art. 132 c.p.c.

    è evocato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere un errore identificativo del giudizio deciso; la Corte ritiene che si tratti di mero errore materiale correggibile.

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    la Corte richiama la speciale procedura di correzione degli errori materiali, che deve essere utilizzata anche dopo il ricorso per cassazione, poiché la Corte di cassazione non può correggere direttamente tali errori nella sentenza di merito.

  • art. 2909 c.c.

    si ribadisce che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude il riesame del medesimo punto di diritto o della medesima situazione di fatto e di diritto fra le stesse parti.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    è invocato dal ricorrente per sostenere la prevalenza del giudicato successivo; la Corte non ne accoglie l'assunto perché la censura non incide sulla ratio decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 1362 c.c.

    la Corte non accoglie la censura interpretativa della delibera aziendale, ritenendo che la doglianza non si confronti con la reale ratio della decisione e con la necessità di una base amministrativa o contrattuale per il compenso aggiuntivo.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione complessiva dell'atto, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse e mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1366 c.c.

    invocato quale canone di buona fede nell'interpretazione della delibera; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo nel caso concreto.

  • art. 64 CCNL Sanità

    il ricorrente lo assume inapplicabile; la Corte dichiara la censura inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • artt. 2229 ss. c.c.

    sono evocati per sostenere la natura professionale autonoma dell'attività; la Corte rileva che, nel caso concreto, il diritto a compensi ulteriori avrebbe comunque richiesto una specifica previsione amministrativa o contrattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    è applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico del soccombente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    è richiamato perché ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione, l'errore materiale evidente nella sentenza impugnata non si deduce come vizio decisorio, ma si rimuove mediante il procedimento di correzione degli errori materiali davanti al giudice che ha emesso il provvedimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; se una ratio ulteriore è idonea da sola a sorreggere il decisum, la censura che la ignora non può essere scrutinata nel merito.
  • L'autorità del giudicato ex art. 2909 c.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo rapporto giuridico e preclude il riesame dei punti fondamentali già accertati, anche se nel successivo giudizio siano state prodotte prove diverse o si perseguano finalità processuali differenti.
  • La produzione di sentenze successive tra le stesse parti non è di per sé idonea a superare un giudicato già formatosi, se il ricorrente non spiega in che modo tali pronunce incidano sulla specifica ratio della decisione impugnata.
  • Il diritto del dipendente pubblico a percepire compensi aggiuntivi per attività professionale svolta a favore dell'ente richiede una base espressa, di natura amministrativa o contrattuale; in mancanza di tale previsione, la mera organizzazione interna dell'ufficio non basta a fondare il diritto al compenso.
  • Le censure di interpretazione dell'atto sono inammissibili se non si confrontano con la reale motivazione della sentenza e se, in sostanza, mirano solo a ottenere una diversa lettura del fatto senza incidere sulle ragioni giuridiche decisive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileObbligazioniLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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