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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05322/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito imponibile per l'annualità 2010, disconoscendo alcuni costi per difetto di inerenza. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso, riconoscendo inerenti alcune spese di pubblicità e utenze telefoniche, ma negando il resto; la CTR accoglieva parzialmente gli appelli di entrambe le parti. In cassazione, il contribuente proponeva tre motivi di ricorso e l'Agenzia proponeva ricorso incidentale sul capo relativo a viaggi e trasferte. Prima della decisione, però, il contribuente depositava domanda di definizione agevolata della controversia ex d.l. n. 119/2018 e versava le rate dovute; poiché non era stata presentata istanza di trattazione e non era intervenuto diniego dell'Amministrazione, la Corte ha rilevato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite fiscale, verificando il deposito della domanda, l'assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto e l'avvenuto pagamento integrale delle rate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate. È stata esclusa altresì la pronuncia sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, in una controversia tributaria, il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata prevista dalla legge e provvede ai pagamenti richiesti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, se non risulta un diniego dell'Amministrazione e non è stata chiesta la prosecuzione del giudizio nei termini previsti.
  • La definizione agevolata della lite, una volta perfezionata secondo la disciplina speciale applicabile, assorbe l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, rendendo inutile la decisione sul merito delle censure.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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