Cassazione Civile, Ordinanza n. 39061/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento sintetico c.d. redditometrico con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato in aumento il reddito imponibile IRPEF di un contribuente per l'anno 2007. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo inattendibile il reddito dichiarato e valorizzando indici di capacità contributiva quali il possesso di immobili, spese per autovettura e collaboratrice domestica, nonché escludendo dal computo i contributi/integrazioni agrarie percepiti. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva impropriamente considerato alcuni indici di capacità contributiva e aveva invece ignorato redditi derivanti da cessione di prodotti agricoli e indennità in agricoltura. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 38, comma 4, e 32 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che gli aiuti in agricoltura, pur non autonomamente imponibili, dovevano comunque essere valutati come elementi attivi della capacità di spesa e che la CTR aveva omesso di considerare la capacità reddituale derivante dall'attività agricola.
La decisione
La Corte ha riunito i due motivi, li ha ritenuti inammissibili e comunque infondati. Ha osservato che le censure non investivano una violazione della norma astratta, ma miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, in tema di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, è legittimo l'uso di indici di spesa estranei alla dichiarazione quando facciano presumere ulteriori redditi, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che i redditi effettivi, anche agricoli, sono sufficienti a giustificare il tenore di vita o che esistono altre fonti non imponibili o già tassate separatamente. La Corte ha anche ritenuto corretta l'esclusione delle integrazioni agrarie dal reddito del contribuente, poiché caratterizzate da uno specifico vincolo di destinazione e disciplinate da normativa comunitaria che ne condiziona l'utilizzo all'incremento dei beni agricoli. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva; le doglianze che mirano a contestare la valutazione fattuale degli indici e delle prove non integrano violazione di legge.
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
Pone a carico del contribuente l'onere di provare che i redditi effettivi, anche agricoli, o altre fonti non imponibili/separatamente tassate, sono sufficienti a giustificare il tenore di vita.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rilevanza dei proventi agricoli; la Corte non ravvisa violazione della norma nel mancato computo delle integrazioni agrarie come reddito imponibile.
d.m. 21 luglio 1983
È richiamato con l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 quale base normativa dell'accertamento sintetico nei confronti del coltivatore diretto.
Regolamento CE n. 1782/2003
Le integrazioni agrarie sono soggette a vincoli di destinazione e possono essere ridotte o annullate in caso di inadempimento; ciò giustifica la loro esclusione dal reddito disponibile.
È richiamato per la relazione del consigliere e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura mira a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, il motivo è inammissibile come vizio di legittimità.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, l'Amministrazione può fondare la rettifica su indici di capacità contributiva e di spesa incompatibili con il reddito dichiarato; una volta accertato uno scostamento significativo, incombe sul contribuente provare la disponibilità di redditi sufficienti, anche agricoli, o di altre fonti lecite non imponibili o già tassate separatamente.
- I contributi o integrazioni in agricoltura che siano assistiti da uno specifico vincolo di destinazione e finalizzati all'incremento dei beni agricoli non sono automaticamente assimilabili a reddito disponibile del contribuente ai fini della valutazione della capacità di spesa.
- Quando il giudice di merito espone una motivazione logica e coerente sull'inattendibilità del reddito dichiarato e sulla insufficienza della prova contraria, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice territoriale.
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