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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24600/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario aperto nel 1986, nel quale la società correntista e i soci-fideiussori chiedevano l'accertamento della nullità/inefficacia di clausole relative a interessi debitori, capitalizzazione periodica, commissione di massimo scoperto, giorni valuta e spese, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente addebitate. In primo grado la domanda era stata accolta e la banca condannata alla restituzione di oltre 829 mila euro. In appello la condanna era stata confermata, salvo la rivalutazione del capitale. Su ricorso della banca, la Cassazione aveva cassato con rinvio, affermando che, nel giudizio di ripetizione dell'indebito in conto corrente, l'attore deve documentare l'andamento integrale del rapporto mediante tutti gli estratti conto sin dall'apertura. In sede di rinvio la Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo vincolante il principio di diritto enunciato in cassazione e rilevando che gli attori avevano prodotto estratti solo dal 1993 in poi. Con il nuovo ricorso i correntisti censuravano la decisione per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'azione ex art. 2033 c.c., sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe dovuto rideterminare il saldo partendo dal primo estratto disponibile e non richiedere tutti gli estratti dal principio del rapporto, alla luce di successivi orientamenti di legittimità più favorevoli.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza di rinvio, la quale si era limitata ad applicare il principio di diritto già enunciato nell'ordinanza di cassazione rescindente, principio vincolante per il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. La Corte ha osservato che, se si intendeva contestare l'applicazione di tale vincolo, il ricorso avrebbe dovuto investire l'ordinanza di rinvio o la stessa applicabilità dell'art. 384 c.p.c., non potendo essere riproposto un diverso orientamento giurisprudenziale sopravvenuto. Ha quindi confermato che, salvo jus superveniens, il giudice di rinvio e la stessa Corte di cassazione successivamente investita restano vincolati al principio di diritto già enunciato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo originario della banca come norma asseritamente violata, ma la decisione finale non si fonda su tale profilo.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio in tema di ripetizione dell'indebito e di ricostruzione del saldo del conto corrente.

  • art. 1832 c.c.

    È richiamato nel motivo originario della banca come norma asseritamente violata in relazione alle risultanze degli estratti conto.

  • art. 2033 c.c.

    Viene indicato come fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dai correntisti.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente vincola il giudice di rinvio, che deve uniformarvisi anche se nel frattempo sia mutata la giurisprudenza di legittimità; la stessa Cassazione, investita nuovamente, non può modificarlo salvo jus superveniens.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto nel ricorso per cassazione, come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è rigidamente vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella fase rescindente, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., e deve applicarlo anche se successivamente si è formato un orientamento giurisprudenziale diverso.
  • La parte che impugna la sentenza resa in sede di rinvio non può limitarsi a invocare un mutato orientamento di legittimità, ma deve dedurre specificamente l'erronea applicazione del vincolo del rinvio o contestare il contenuto del principio di diritto reso vincolante.
  • In tema di ripetizione dell'indebito in conto corrente, la questione probatoria sull'andamento del rapporto e sulla documentazione degli estratti conto rileva in funzione del principio di diritto già stabilito nella precedente fase di cassazione; il ricorso successivo è inammissibile se non si confronta con tale ratio decidendi.
  • La sopravvenienza di un diverso orientamento giurisprudenziale, di per sé, non consente di disapplicare il principio di diritto già enunciato e posto a base della sentenza di rinvio, salvo che intervenga uno jus superveniens in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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