Cassazione Civile, Ordinanza n. 24605/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario acceso nel 1984 e chiuso nel 2005, assistito da apertura di credito secondo quanto ritenuto dai giudici di merito. L’istituto correntista ha agito per ottenere la restituzione delle somme che assumeva essere state illegittimamente addebitate dalla banca per effetto di clausole nulle, in particolare per interessi ultralegali non validamente pattuiti, capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto non convenute. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di una somma determinata con CTU sulla base degli estratti conto prodotti per il periodo iniziale del rapporto. La corte d’appello, pur respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ha riformato la decisione nel merito ritenendo che la correntista non avesse provato integralmente il rapporto, perché aveva depositato solo gli estratti conto dei primi 12 anni e non anche quelli successivi fino alla chiusura, per cui non sarebbe stato possibile accertare i pagamenti indebiti ripetibili. La correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’incompletezza della documentazione non impediva l’accertamento del dare-avere e che il ricalcolo poteva essere effettuato partendo dal primo saldo documentalmente provato. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, censurando il rigetto dell’eccezione di prescrizione e sostenendo che mancava prova dell’apertura di credito e del relativo fido, con conseguenza che i versamenti dovevano considerarsi solutori e la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalle singole rimesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto fondato il primo motivo della correntista, affermando che l’incompletezza degli estratti conto non impedisce di ricostruire il rapporto bancario con altri mezzi di prova e con l’ausilio della CTU, potendo il ricalcolo essere svolto a partire dal primo saldo documentalmente accertato. Ha ritenuto fondato anche il ricorso incidentale della banca, precisando che, ai fini della prescrizione dell’azione di ripetizione, in presenza di apertura di credito occorre verificare se vi siano state rimesse solutorie, e che tale verifica non risultava compiuta; inoltre, l’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione è assolto con la deduzione dell’inerzia del creditore e con la volontà di profittarne. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese.
Norme richiamate
Regola sull’onere della prova: l’incompletezza degli estratti conto non preclude l’accertamento del dare-avere se il rapporto può essere ricostruito con altri elementi probatori idonei; l’onere di dimostrare i fatti rilevanti va valutato in concreto.
L’eventuale inadempimento dell’ordine di esibizione non impedisce di per sé la ricostruzione del conto se esistono altri mezzi di prova utili.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè al pagamento indebito individuabile come tale.
Il diritto alla ripetizione di indebito è soggetto al termine ordinario decennale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, la produzione non integrale degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda: il rapporto può essere ricostruito anche tramite altri elementi probatori idonei e mediante consulenza tecnica, purché sia certo il saldo iniziale assunto a base del ricalcolo.
- L’azione di accertamento e di ripetizione proposta dal correntista può essere esercitata anche prima della chiusura del conto, quando mira a eliminare addebiti illegittimi e a ripristinare la corretta determinazione del saldo.
- Ai fini della prescrizione dell’azione di ripetizione, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie: solo le seconde, quando effettuate per coprire un debito esigibile o un passivo eccedente il fido, possono far decorrere la prescrizione dalla singola rimessa.
- L’eccezione di prescrizione della banca è adeguatamente allegata con la deduzione dell’inerzia del titolare e della volontà di avvalersene; la specificazione analitica delle singole rimesse non è necessaria come onere di allegazione iniziale.
- In presenza di apertura di credito, la verifica sulla natura delle rimesse e sull’eventuale superamento del fido è decisiva per stabilire la decorrenza della prescrizione e non può essere omessa dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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