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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24633/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da una struttura medico-sanitaria privata accreditata per ottenere il pagamento di prestazioni socio-sanitarie rese in base a convenzioni stipulate con l'azienda sanitaria competente. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della Regione; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione ritenendo che, alla luce della disciplina nazionale e regionale calabrese, la legittimazione passiva spettasse alle aziende sanitarie locali/provinciali e non alla Regione, estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo in sintesi: la violazione della disciplina che individua l'ente debitore nei rapporti con strutture private convenzionate; la pretesa legittimazione passiva della Regione; l'ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa; nonché censure processuali sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, sulla sua tempestività, sulla motivazione della sentenza d'appello, sulla prova del pagamento e sulla condanna anche dei difensori distrattari alla restituzione delle somme percepite. La Regione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, nella disciplina calabrese delle prestazioni socio-sanitarie accreditate, la Regione non assume la qualità di debitrice diretta verso la struttura privata, restando estranea alla gestione concreta del rapporto convenzionale, mentre la disciplina regionale rileva solo sul piano interno dei rapporti finanziari. Ha quindi escluso sia la responsabilità diretta della Regione sia la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento in presenza di un titolo negoziale azionabile verso l'azienda sanitaria. Quanto ai motivi restanti, la Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di restituzione delle somme proposta dalla Regione in appello e ha ricordato che la restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione riformata può essere chiesta anche in quel grado; ha inoltre ribadito che il difensore distrattario può subire gli effetti della condanna restitutoria anche se non evocato personalmente. Le doglianze sulla tardività, sulla motivazione apparente e sulla prova del pagamento sono state dichiarate infondate o inammissibili perché miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è esclusa quando il preteso impoverito dispone di un titolo negoziale azionabile verso il soggetto con cui ha contrattato, difettando il requisito di sussidiarietà.

  • art. 2042 c.c.

    la domanda di indebito arricchimento non è proponibile se esiste un'azione contrattuale alternativa contro il debitore del rapporto convenzionale.

  • art. 2033 c.c.

    la restituzione delle somme eseguite dopo la riforma della decisione è ricondotta non alla condictio indebiti, ma alla restaurazione della situazione patrimoniale del solvens.

  • art. 93 c.p.c.

    la distrazione delle spese ha natura accessoria e consequenziale rispetto alla statuizione sulle spese; il difensore distrattario non deve necessariamente essere evocato come parte autonoma nel giudizio di impugnazione.

  • art. 345 c.p.c.

    la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova in appello, essendo conseguente alla riforma della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla prova è limitato; le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 117 Cost.

    richiamato per evidenziare la potestà legislativa concorrente regionale in materia sanitaria.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993

    nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo

    la Corte ha valorizzato la regola, affermando che, nel sistema sanitario regionalizzato e secondo la disciplina calabrese, il debitore verso la struttura accreditata non è la Regione ma l'ente incaricato del pagamento e della gestione del rapporto.

Massime di principio

  • Nei rapporti con strutture sanitarie private convenzionate, la legittimazione passiva va individuata in base alla disciplina specifica del rapporto e alla normativa regionale di organizzazione del servizio; la Regione non è automaticamente debitrice delle prestazioni rese dalle strutture accreditate.
  • L'azione di arricchimento senza causa è inammissibile quando il creditore dispone di un titolo negoziale o contrattuale azionabile verso il soggetto con cui ha concluso il rapporto, poiché manca il requisito della sussidiarietà.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione poi riformata può essere proposta nel giudizio di appello anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, perché è conseguenza della richiesta di riforma della sentenza impugnata.
  • La distrazione delle spese è una statuizione accessoria rispetto al capo sulle spese e non richiede necessariamente la vocatio in ius del difensore distrattario come parte autonoma del giudizio di impugnazione; il difensore può comunque subire gli effetti della condanna restitutoria.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure sulla violazione di legge o sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia espresso una motivazione sufficiente e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaGiudicato

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