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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24694/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore doganale)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni irrogate in relazione a una bolletta doganale del 2007 per importazioni di chiusini e caditoie in ghisa effettuate in rappresentanza di un terzo. L'Ufficio ha riqualificato i beni come ghisa malleabile anziché ghisa non malleabile, applicando un dazio più elevato e contestando la correttezza della dichiarazione doganale. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR ha respinto l'appello dell'Amministrazione ritenendo, sulla base della documentazione e di relazioni tecniche, che i prodotti importati fossero ghisa non malleabile e che, comunque, l'onere della prova gravasse sull'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa sospensione del giudizio ex artt. 295, 337 e 324 c.p.c. e norme del processo tributario; (2) violazione della disciplina unionale sui dazi antidumping, assumendo che la ghisa sferoidale debba essere qualificata come ghisa malleabile; (3) falsa applicazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'asserita inidoneità delle presunzioni poste a base della decisione; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendosi che la CTR si sarebbe limitata a rinviare ad altra decisione senza un percorso logico proprio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la doverosità della sospensione del giudizio, rilevando che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e di una sentenza pregiudicante non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ma facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; il giudice di merito poteva quindi legittimamente non sospendere e dare rilievo alla decisione pregressa. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla classificazione tariffaria, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la ghisa a grafite sferoidale non è ghisa malleabile ai fini dei regolamenti UE applicabili ratione temporis e, per le importazioni anteriori alla nuova disciplina, il dazio corretto è quello del 1,7% e non del 2,7%. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato infine respinto il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la CTR ha effettivamente esplicitato le ragioni del rigetto dell'appello, sicché non ricorreva alcun vizio di nullità della sentenza. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della decisione di merito favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è configurabile quando il rapporto tra i due giudizi è di semplice pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione del giudizio dipendente è facoltativa, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che può scegliere se attendere il passaggio in giudicato della decisione pregiudicante oppure conformarsi alla stessa.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la necessità di attendere il giudicato, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per i vizi processuali e di motivazione apparente, ma la Corte ha escluso che ricorressero nullità della sentenza.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2729 c.c. nel censurare il valore probatorio degli elementi utilizzati dalla CTR.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, censura respinta o assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per sostenere il vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la sentenza sufficientemente argomentata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per dedurre l'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato dalla CTR.

  • Regolamento (CE) n. 1212/2005

    Norma unionale applicabile ratione temporis in materia di dazi antidumping sui pezzi fusi, interpretata nel senso che la ghisa a grafite sferoidale non va assimilata alla ghisa malleabile.

  • Regolamento (CE) n. 500/2009

    punto n. 9 e punti da n. 26 a n. 30

    Norma unionale modificativa richiamata per la classificazione tariffaria; non consente di qualificare la ghisa sferoidale come ghisa malleabile.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 231/2019

    Introduce una disciplina specifica per la ghisa sferoidale, ma non si applica retroattivamente alle importazioni oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non è obbligatoria: è una scelta discrezionale del giudice ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Il giudice della causa dipendente può legittimamente conformarsi alla decisione resa nella causa pregiudicante anche prima del suo passaggio in giudicato, senza incorrere in nullità per omessa sospensione.
  • In tema di classificazione doganale, la ghisa a grafite sferoidale non può essere automaticamente assimilata alla ghisa malleabile quando la disciplina unionale ratione temporis distingue i due materiali per composizione e processo produttivo.
  • Le norme e i regolamenti successivi che introducono una specifica categoria tariffaria non possono essere applicati retroattivamente a importazioni già effettuate, salvo espressa previsione.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo se non sia ricostruibile il percorso argomentativo della sentenza; non basta la mera adesione a una precedente decisione, se il giudice di merito espone comunque le ragioni del rigetto delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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