Cassazione Civile, Ordinanza n. 24692/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore doganale)
La controversia
La controversia nasce da atti di contestazione di sanzioni emessi in relazione a bollette doganali del 2008 e del 2009 per l'importazione di chiusini e caditoie in ghisa effettuate in rappresentanza di una società terza. L'Amministrazione doganale contestava l'applicazione, in dichiarazione, di un dazio dell'1,7%, sostenendo che i prodotti fossero invece ghisa malleabile, soggetta al dazio del 2,7%. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che dalla documentazione e da relazioni tecniche emergesse la natura di ghisa non malleabile e che, in ogni caso, l'onere della prova gravasse sull'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità per mancata sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. in relazione alla pendenza del giudizio sull'avviso di rettifica presupposto; 2) violazione della normativa unionale antidumping, assumendo che la ghisa sferoidale dovesse essere qualificata come ghisa malleabile; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla valutazione della prova, per asserita mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe fatto solo rinvio ad altre decisioni senza sviluppare un autonomo percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso. Sul primo motivo ha escluso l'obbligo di sospensione necessaria, affermando che, quando la causa pregiudicante sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione della causa dipendente non è doverosa ma solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; pertanto il giudice di merito poteva legittimamente decidere senza attendere il giudicato. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza recente e ha ribadito che la ghisa a grafite sferoidale o duttile non è assimilabile alla ghisa malleabile ai fini dei regolamenti antidumping applicabili ratione temporis, con conseguente correttezza del dazio dell'1,7% applicato in dichiarazione e irrilevanza retroattiva della normativa unionale successiva del 2019. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del secondo. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e non meramente adesiva, perché consentiva di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito per respingere l'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con permanenza della decisione di merito favorevole alla società intimata e conferma dell'insussistenza delle sanzioni contestate. La pronuncia si chiude con il rigetto del ricorso; nel testo fornito non compaiono statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Individua i vizi dedotti in cassazione, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o assorbiti.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è dovuta quando il giudizio pregiudicante è stato deciso con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni di legge.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Attribuisce al giudice del processo dipendente un potere discrezionale di sospensione, non un obbligo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 295 e 337 c.p.c. nel primo motivo, ma senza accoglimento della censura.
art. 297 c.p.c.
Richiamato per conseguenze della sospensione; la Corte lo cita nel quadro dell'orientamento sulle sospensioni facoltative.
art. 336, comma 2, c.p.c.
Opera nel caso di eventuale conflitto tra giudicati sopravvenuto a seguito della sospensione facoltativa.
art. 363, comma 3, c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nell'interesse della legge.
art. 2699 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la censura sulle prove è rimasta assorbita.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di presunzioni semplici, ma senza decisione autonoma per assorbimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo sulla valutazione della prova, in combinato con l'art. 116 c.p.c.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo sulla valutazione del materiale probatorio, in combinato con l'art. 115 c.p.c.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma di rinvio alle regole del codice di procedura civile nel processo tributario.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata esponesse un percorso argomentativo sufficiente.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per l'applicabilità dell'art. 36 del medesimo decreto al giudizio di appello tributario.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze; la Corte ha escluso la sua violazione.
Regolamento (CE) n. 1212/2005
Norma antidumping applicabile ratione temporis; la ghisa a grafite sferoidale non vi rientra come ghisa malleabile.
Regolamento (CE) n. 500/2009
punto n. 9 e punti da n. 26 a n. 30
Norma modificativa del precedente regolamento, pure applicabile ratione temporis; non consente di qualificare la ghisa sferoidale come malleabile.
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 231/2019
Ha individuato il dazio per la ghisa sferoidale, ma non è applicabile retroattivamente alle importazioni del 2007-2010.
Massime di principio
- Quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., salvo una specifica previsione normativa che imponga di attendere il giudicato; il giudice può valutare discrezionalmente la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- La ghisa a grafite sferoidale o duttile non può essere automaticamente assimilata alla ghisa malleabile ai fini dell'applicazione dei dazi antidumping previsti dalla normativa unionale applicabile ratione temporis, se i due materiali differiscono per composizione e processo produttivo.
- La sopravvenuta disciplina unionale che istituisce o specifica un diverso regime tariffario non si applica retroattivamente alle importazioni già effettuate, se manchi una previsione espressa di retroattività.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente è infondata quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per disattendere i motivi di gravame; il mero richiamo ad altra decisione non integra di per sé nullità se la motivazione propria della sentenza è autonoma e intellegibile.
- Nel processo tributario, ove il giudice di merito ritenga provati i fatti controversi sulla base della documentazione e di elementi tecnici acquisiti, la valutazione delle prove resta censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di legittimità, non potendo trasformarsi in un nuovo esame del merito.
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