Cassazione Civile, Ordinanza n. 24693/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore doganale)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione sanzionatoria relativo a una bolletta doganale del 2007 concernente l'importazione di chiusini e caditoie in ghisa effettuata in rappresentanza di una società importatrice. L'Ufficio doganale aveva ritenuto che i beni importati fossero in ghisa malleabile e, quindi, soggetti a un dazio del 2,7% anziché dell'1,7% applicato in dichiarazione. La CTR aveva respinto l'appello dell'Amministrazione, valorizzando la documentazione in atti e ritenendo che si trattasse di ghisa non malleabile; aveva inoltre affermato che l'onere della prova gravava sull'Amministrazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità per omessa sospensione del giudizio in attesa del giudicato sulla causa pregiudicante relativa all'avviso di rettifica, invocando gli artt. 295, 337 e 324 c.p.c. e il d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, sostenendo che la ghisa sferoidale sarebbe normativamente equiparata alla ghisa malleabile; 3) violazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'asserita insufficienza delle presunzioni poste a base della decisione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR richiamato precedenti relativi a fattispecie asseritamente diverse senza illustrare il percorso logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di rapporto di pregiudizialità tecnica e di sentenza non ancora passata in giudicato nella causa pregiudicante, la sospensione del giudizio dipendente non è obbligatoria ma solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; quindi la CTR poteva legittimamente non sospendere il processo e conformarsi alla precedente decisione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui la ghisa a grafite sferoidale non è classificabile come ghisa malleabile ai sensi dei regolamenti CE applicabili ratione temporis, con conseguente correttezza del dazio dell'1,7% applicato in dichiarazione; ha precisato che il regolamento di esecuzione UE n. 231/2019 non opera retroattivamente per importazioni del 2007-2010. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato reputato infondato perché la CTR aveva comunque esposto un autonomo percorso argomentativo, non limitandosi a un rinvio acritico a precedenti, sicché non ricorreva nullità per motivazione apparente. Il ricorso è quindi stato rigettato, con conferma della decisione favorevole al resistente e assenza di statuizioni in favore dell'intimato non costituito.
Norme richiamate
La sospensione per pregiudizialità necessaria non era dovuta nel caso di sentenza non passata in giudicato sulla causa pregiudicante, salvo diversa disposizione specifica.
La sospensione della causa dipendente, quando la pregiudicante è definita con sentenza non passata in giudicato, è facoltativa e rimessa alla valutazione del giudice.
Richiamato nel contesto della dedotta necessità di attendere il giudicato della causa pregiudicante.
È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso per cassazione, in particolare per nullità e violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione probatoria, ma il motivo è stato ritenuto infondato o assorbito.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la censura è rimasta assorbita.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza di merito non era nulla, perché la motivazione consentiva di individuare il percorso logico-giuridico seguito.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Richiamato per l'applicazione, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 49
Richiamato nel dedurre la disciplina della sospensione nel processo tributario.
Regolamento (CE) n. 1212/2005
La Corte ha escluso che consenta di qualificare la ghisa a grafite sferoidale come ghisa malleabile ai fini del dazio applicabile ratione temporis.
Regolamento (CE) n. 500/2009
punto n. 9 e punti da n. 26 a n. 30
La Corte ha ribadito che la ghisa sferoidale non rientra nella categoria della ghisa malleabile secondo la disciplina applicabile nel periodo considerato.
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 231 del 18 febbraio 2019
È stato indicato come fonte del nuovo dazio per la ghisa sferoidale, ma è stato ritenuto non retroattivamente applicabile alle importazioni del 2007-2010.
Massime di principio
- Quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica, la pendenza di una decisione non ancora passata in giudicato nella causa pregiudicante non impone la sospensione necessaria del processo dipendente, salvo che una norma speciale richieda espressamente di attendere il giudicato; in tal caso la sospensione è solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Nel processo tributario, il giudice di merito può legittimamente valorizzare una precedente decisione relativa alla stessa vicenda senza dover necessariamente attendere il giudicato, purché la scelta sia accompagnata da un autonomo apprezzamento della controversia.
- In tema di classificazione doganale e dazi antidumping, la ghisa a grafite sferoidale non è automaticamente assimilabile alla ghisa malleabile se la normativa unionale applicabile ratione temporis distingue i due prodotti in base a composizione e processo produttivo; ne consegue che il dazio va determinato in base alla corretta classificazione del bene effettivamente importato.
- I regolamenti o interventi normativi successivi che introducono una disciplina specifica per un prodotto non si applicano retroattivamente a importazioni già avvenute, salvo espressa previsione in tal senso.
- La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando, pur richiamando precedenti conformi, consente di individuare il percorso argomentativo seguito e la ragione concreta della decisione; la nullità sussiste solo se non è ricostruibile l'iter logico-giuridico della pronuncia.
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