Sentenza n. 9273/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1)dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Puglia; 2) della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Puglia per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale e atti della procedura concorsuale per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nonché valutazione della prova scritta e del quesito n. 8
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato per i 165 posti disponibili in Regione Puglia, risultato idoneo con 24,5/30 e non incluso tra i vincitori, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale, chiedendo il riesame del punteggio e la ricollocazione in graduatoria. Ha contestato il quesito a risposta multipla n. 8, relativo ai soggetti legittimati a impugnare le deliberazioni assembleari invalide, sostenendo che fossero corrette sia la risposta indicata dalla Commissione, "dai condomini assenti o dissenzienti", sia quella da lui prescelta, "da tutti i condomini". Ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994, dell'art. 6 del bando, dei principi di trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza, buon andamento e dell'art. 51 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che la controversia riguardasse una graduatoria regionale relativa alla sola Puglia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché la procedura era stata bandita con un unico atto nazionale, la prova era stata comune a tutti i candidati e il bando prevedeva la possibile formazione di una graduatoria unica nazionale, con effetti sull'intero territorio e rischio di contrasto tra giudicati. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto legittimo il quesito contestato, poiché, alla luce dell'art. 1137 c.c., l'unica risposta corretta era quella individuata dalla Commissione, relativa ai condomini assenti o dissenzienti. Non è stato ritenuto necessario che il testo del quesito riproducesse integralmente la disposizione normativa; era sufficiente che la risposta corretta fosse univoca e chiaramente individuabile nel contesto della disciplina oggetto della domanda. La risposta "da tutti i condomini" è stata ritenuta non corretta, anche perché la nullità della deliberazione può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e non indistintamente da tutti i condomini. Il giudice ha inoltre chiarito che il candidato deve concentrarsi sul significato della domanda e scegliere l'opzione più precisa, senza valorizzare questioni dottrinali ulteriori o possibili interpretazioni non pertinenti. Esclusi i vizi dedotti, il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
"negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto"
Il criterio della sede dell'amministrazione è applicabile agli atti statali o di soggetti pubblici ultraregionali quando la procedura e gli effetti dell'atto sono accentrati e comuni sull'intero territorio nazionale.
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa della selezione pubblica svolta mediante un'unica prova scritta.
"Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea"
La disposizione è stata utilizzata per stabilire che, tra le opzioni del quiz, l'unica risposta corretta fosse quella relativa ai condomini assenti o dissenzienti; la risposta riferita a tutti i condomini non era sufficientemente precisa.
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi regolatori delle procedure concorsuali, ma ritenuto non violato.
art. 51 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione all'accesso agli uffici pubblici, senza che il giudice ravvisasse una violazione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., quando una procedura selettiva è disciplinata da un unico bando nazionale, si svolge mediante una prova comune e può produrre effetti sull'intero territorio nazionale, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, anche se il ricorrente contesta una graduatoria regionale relativa alla propria sede di preferenza.
- Nelle prove concorsuali a quiz a risposta multipla, la domanda è legittima quando, valutata nel contesto della disciplina oggetto del quesito e delle opzioni concretamente presentate, consente di individuare un'unica risposta chiaramente corretta; non è necessario che il testo riproduca integralmente la disposizione normativa di riferimento.
- La legittimità di un quesito a risposta multipla deve essere valutata secondo il significato complessivo e ragionevole della domanda, senza attribuire rilievo decisivo a elaborazioni dottrinali o giurisprudenziali ulteriori che non siano pertinenti al tenore del quesito.
- Il candidato a una prova selettiva ha l'onere di scegliere, tra le opzioni proposte, quella più precisa e coerente con la disciplina oggetto della domanda; la mera possibilità di costruire interpretazioni alternative o di individuare ulteriori profili teorici non rende plurime le risposte corrette.
- Il principio di par condicio non è violato quando la Commissione attribuisce il punteggio alla sola risposta che, alla luce della disciplina applicabile e della formulazione concreta del quesito, risulti univocamente esatta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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