Cassazione Civile, Ordinanza n. 33532/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente del pubblico impiego contrattualizzato, assunta ripetutamente con contratti a tempo determinato dal 2005 al 2015, che aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento del diritto al medesimo trattamento economico spettante ai docenti a tempo indeterminato, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive e rigetto dell'eccezione di prescrizione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011. Sostenevano che la pretesa del lavoratore assunto a termine, volta a ottenere le medesime condizioni di impiego del dipendente stabile, ha natura retributiva e che quindi i relativi crediti si prescrivono in cinque anni dalla maturazione, non nel termine ordinario decennale applicato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di parità di trattamento economico proposta dal dipendente a termine soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
è il vizio dedotto dai ricorrenti per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
norma invocata dai ricorrenti ma ritenuta non pertinente rispetto alla qualificazione del credito
la domanda di equiparazione retributiva del dipendente a termine soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto per le prestazioni periodiche e per le indennità di cessazione del rapporto
art. 4, comma 43, L. n. 183/2011
norma richiamata nel motivo di ricorso a sostegno dell'applicazione della prescrizione quinquennale
la Corte rinvia, per la motivazione, alle precedenti pronunce di legittimità consolidate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda con cui il dipendente a tempo determinato rivendica il medesimo trattamento economico del lavoratore a tempo indeterminato ha natura di adempimento contrattuale, perché la pretesa partecipa della natura dell'obbligazione di cui chiede l'adempimento.
- Quando la pretesa di parità di trattamento riguarda crediti retributivi periodici, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., non il termine ordinario decennale.
- Il termine di prescrizione dei crediti da parità retributiva decorre, per i crediti maturati in corso di rapporto, dal giorno della loro insorgenza; per quelli maturati alla cessazione del rapporto, dal momento della cessazione.
- L'applicazione di un termine di prescrizione più lungo al lavoratore a termine, rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile a tempo indeterminato, determinerebbe una discriminazione 'alla rovescia' non consentita.
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