Cassazione Civile, Ordinanza n. 16144/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni per IVA e IRAP 2010-2011 emesso nei confronti di una persona fisica in relazione ai debiti tributari di una società fallita, sul presupposto che costui fosse socio occulto della società. In primo e secondo grado l’atto è stato annullato perché i giudici tributari hanno ritenuto non provata l’effettiva ingerenza del destinatario nella gestione sociale, valorizzando il fatto che gli elementi offerti dall’Ufficio consistevano essenzialmente nelle dichiarazioni accusatorie del legale rappresentante della società, ritenute prive di riscontri. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente svalutato quelle dichiarazioni e non avesse considerato gli elementi emersi nel procedimento penale, tra cui l’asserito accordo verbale con cui il resistente avrebbe finanziato l’attività sociale ottenendo merce da rivendere in nero, i movimenti di denaro e gli assegni che, secondo l’Ufficio, sarebbero stati indice anche di dazione di interessi usurari. Il resistente ha resistito eccependo, tra l’altro, l’esistenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione prodotta in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la produzione della sentenza penale depositata in sede di legittimità, perché invocata solo per dimostrare l’effettiva esistenza o insussistenza dei fatti e non quale giudicato rilevante come regula iuris, e quindi estranea all’ambito dell’art. 372 c.p.c. Ha poi ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo dell’Agenzia: la censura, formalmente rubricata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del ragionamento presuntivo compiuto dai giudici di merito. La CTR aveva motivato in modo logico e congruo l’insussistenza della prova dell’ingerenza del resistente nella gestione societaria, rilevando da un lato l’isolamento delle dichiarazioni del legale rappresentante della società, potenzialmente interessato a scaricare sul resistente la responsabilità del dissesto, e dall’altro la presenza di elementi contrari o comunque non confermativi delle accuse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
"estranea all'ambito previsionale dell'art.372 c.p.c."
Nel giudizio di cassazione non è ammissibile la produzione di una sentenza penale passata in giudicato quando essa sia invocata solo per provare i fatti storici della vicenda e non come giudicato rilevante ai fini della regula iuris applicabile.
"ai sensi dell'art.654 c.p.p."
Il giudicato penale richiamato ex art. 654 c.p.p. non può essere prodotto in cassazione per dimostrare soltanto la sussistenza o insussistenza dei fatti materiali, ma solo se assume una valenza giuridica rilevante come giudicato da cui il giudice civile deve trarre conseguenze di diritto.
La censura dell’Ufficio investe il corretto uso delle presunzioni semplici nel giudizio di merito, ma non può tradursi in una diversa ricostruzione dei fatti in sede di legittimità.
Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo è limitato alla verifica del rispetto dei paradigmi legali; non è consentito censurare soltanto una diversa inferenza probabilistica o proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
La doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova è stata ritenuta in realtà diretta a contestare l’apprezzamento di merito delle prove e non una vera violazione della regola sull’onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del fatto o delle risultanze probatorie, se il giudice di merito ha svolto un ragionamento congruo e logicamente motivato.
Il vizio di violazione di legge non copre la mera richiesta di una diversa valutazione della quaestio facti.
Massime di principio
- In cassazione la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, miri soltanto a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo è consentito solo per verificare se il giudice di merito abbia rispettato i criteri legali delle presunzioni semplici; non è invece ammesso proporre una inferenza probabilistica alternativa senza dimostrare lo scostamento dai parametri normativi.
- La produzione in cassazione di una sentenza penale passata in giudicato è inammissibile quando essa sia utilizzata unicamente per provare fatti materiali della controversia e non per far valere un giudicato rilevante sul piano della regula iuris.
- Quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e congrua, la contestazione della valutazione delle prove non integra violazione di legge ma si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto.
- Le dichiarazioni di un soggetto che possa avere interesse a trasferire ad altri la responsabilità di una gestione societaria non assumono valore decisivo se non sono corroborate da riscontri esterni; il giudice di merito può legittimamente reputarle insufficienti se gli altri elementi risultano neutri o contrari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15987/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15988/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15991/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15996/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →