Cassazione Penale, Ordinanza n. 27966/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale, aveva definito il giudizio in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. I motivi dedotti sono stati: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 129 c.p.p., 157 e 161 c.p., con difetto di motivazione, sostenendo che il reato fosse già prescritto perché la recidiva reiterata infraquinquennale non sarebbe mai stata contestata; 2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 474, comma 2, e 648 c.p., con difetto di motivazione; 3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., con difetto di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili perché meramente riproduttive di questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di appello; ha inoltre evidenziato che dalla sentenza di primo grado emergeva la contestazione della recidiva reiterata quinquennale, con conseguente insussistenza della prescrizione al momento del giudizio di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso che le doglianze sulla prescrizione, sulla riconducibilità del fatto alle norme richiamate e sulla non punibilità per particolare tenuità fossero scrutinabili in cassazione, perché già vagliate e disattese in appello; ha inoltre rilevato che la contestazione della recidiva reiterata quinquennale risultava dalla sentenza di primo grado, sicché il reato non era prescritto all'epoca del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma oggetto della contestazione nel giudizio di merito e del ricorso per cassazione.
Invocato dal ricorrente in relazione all'asserita maturazione della prescrizione; la Corte non ha ravvisato i presupposti per una declaratoria immediata di proscioglimento.
Richiamato per sostenere la prescrizione del reato; la Corte ha escluso che il reato fosse prescritto al momento del giudizio di appello.
Richiamato dal ricorrente nel calcolo della prescrizione, ma ritenuto inconferente alla luce della contestazione della recidiva reiterata quinquennale.
Richiamato tra i motivi di ricorso, ma le censure sul punto sono state ritenute già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Richiamato tra i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto la doglianza meramente riproduttiva di questioni già vagliate in appello.
Invocato per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché già esaminata e respinta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte e specificamente vagliate dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia congrua e immune da vizi manifesti.
- Ai fini del calcolo della prescrizione, la contestazione della recidiva reiterata, se risultante dagli atti di primo grado, incide sul computo del termine e può escludere che il reato sia già estinto al momento del giudizio di appello.
- La deduzione della prescrizione e della particolare tenuità del fatto non può essere accolta in cassazione se la sentenza impugnata ha già fornito una risposta argomentata e non illogica alle medesime questioni.
- La declaratoria ex art. 129 c.p.p. presuppone che la causa di non punibilità o di estinzione risulti immediatamente e senza necessità di ulteriori accertamenti; ove tale requisito manchi, il ricorso non può essere accolto.
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