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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16950/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soggetti che avevano stipulato un contratto di compravendita immobiliare impugnavano un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio richiedeva l'imposta di registro per un atto registrato telematicamente il 10.05.2013. Secondo la ricostruzione riportata, il notaio rogante aveva chiesto la registrazione dell'atto e aveva ricevuto dagli stipulanti le somme dovute per imposte, ma non aveva poi versato all'erario l'imposta, subendo anche un procedimento penale per indebita appropriazione. La CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti; la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia ritenendo che, nella procedura telematica, il notaio fosse l'unico soggetto legittimato al materiale assolvimento dell'imposta e dunque il solo soggetto tenuto al pagamento con effetto liberatorio per le parti, ai sensi dell'art. 1188 c.c. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 57 d.P.R. 131/1986 e 1188 e 1189 c.c., sostenendo che la procedura telematica non avesse modificato il principio della responsabilità solidale tra professionista rogante e parti dell'atto, restando queste ultime soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la registrazione telematica e l'eventuale autoliquidazione del notaio non spostano il debito d'imposta esclusivamente sul notaio, ma valgono solo a configurarlo come responsabile d'imposta tenuto all'integrazione del versamento; resta fermo, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, che i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono le parti sostanziali dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 131/1986

    conserva fermo il principio solidaristico: obbligati al pagamento dell'imposta di registro restano le parti sostanziali dell'atto, anche quando intervenga il notaio rogante nella procedura telematica.

  • art. 10 d.P.R. 131/1986

    richiamato quale base del prelievo in relazione alla registrazione dell'atto.

  • art. 3 ter d.lgs. 463/1997

    richiamato per la disciplina della registrazione telematica e dei relativi adempimenti.

  • art. 3 bis d.lgs. 463/1997

    la procedura telematica non circoscrive nel notaio il solo soggetto passivo dell'imposta di registro.

  • art. 1188 c.c.

    persona indicata dal creditore ovvero autorizzata dalla legge

    la Corte esclude che il notaio rogante, nella specie, assuma per ciò solo la qualità di unico soggetto legittimato passivo con effetto liberatorio per le parti.

  • art. 1189 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 13 d.lgs. 472/1997

    il versamento integrativo del notaio rileva, al più, ai fini della responsabilità d'imposta del notaio, non quale sostituzione dell'obbligo delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e il contraddittorio in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nella registrazione telematica di un atto soggetto a imposta di registro, il notaio rogante che curi gli adempimenti e l'eventuale autoliquidazione non sostituisce le parti dell'atto nel debito d'imposta, ma assume una posizione di responsabile d'imposta per l'adempimento materiale del versamento.
  • L'omesso o parziale versamento da parte del notaio delle somme ricevute per l'imposta non estingue l'obbligazione tributaria delle parti sostanziali dell'atto, che restano obbligate verso l'erario in base all'art. 57 d.P.R. 131/1986.
  • L'eventuale effetto liberatorio del pagamento effettuato a un soggetto diverso dal creditore opera solo nei limiti in cui tale soggetto sia effettivamente indicato dal creditore o autorizzato dalla legge, ma non consente di trasformare il notaio nel solo debitore dell'imposta in assenza di una norma espressa in tal senso.
  • In tema di imposta di registro, la disciplina della procedura telematica incide sulle modalità di riscossione e sulle responsabilità del professionista, non sul riparto sostanziale dell'obbligazione tributaria tra le parti dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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