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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35690/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale relativa a crediti INPS; il tribunale aveva respinto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal legale rappresentante, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi della legge n. 197 del 2022, e chiedendo la compensazione delle spese. L'INPS ha resistito con controricorso; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato procura speciale ma, secondo la Corte, non ha svolto sostanziale attività difensiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto regolare la rinuncia al ricorso e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Quanto alle spese, ha compensato quelle tra la ricorrente e l'INPS, rilevando che la rinuncia era sostanzialmente correlata a una sopravvenuta definizione transattiva della controversia e che non vi erano contestazioni sul punto da parte del controricorrente; nulla ha disposto sulle spese nei confronti di ADER per difetto di sostanziale attività difensiva. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    consente la riserva di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nel procedimento trattato

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se regolare, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • Legge n. 197 del 2022

    richiamata come base della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, sopravvenienza che ha motivato la rinuncia

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    non trova applicazione, per la natura della pronuncia di estinzione del giudizio

  • Cass. n. 31732 del 2018

    richiamata a sostegno dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e regolarmente sottoscritta e notificata, determina l'estinzione del giudizio.
  • Se la rinuncia interviene in ragione di una definizione agevolata o altra sopravvenuta composizione della lite, la Corte può compensare le spese tra le parti interessate quando non vi siano contestazioni sul punto.
  • In difetto di sostanziale attività difensiva della parte chiamata in giudizio, la Corte può non provvedere sulle spese nei suoi confronti.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, in tale evenienza, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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