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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35692/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento per giusta causa intimato da una società a un proprio dipendente. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il recesso e aveva condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria. La Corte d'appello di Bologna ha respinto il reclamo della società, ritenendo che i fatti contestati al lavoratore non integrassero insubordinazione in senso tecnico, non configurassero diffamazione in senso tecnico e, soprattutto, non raggiungessero il livello di gravità richiesto per la giusta causa, sicché il vizio del licenziamento era stato individuato nella sproporzione della sanzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile, poiché la Corte d'appello aveva fatto riferimento a una 'terza condotta'; (2) nullità per omessa pronuncia su specifiche argomentazioni di fatto e di diritto, con sostanziale richiesta di riesame del merito e delle prove; (3) violazione di norme costituzionali e codicistiche sul lavoro, correttezza e obblighi del dipendente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe affermato un principio di assoluta insindacabilità disciplinare delle offese veicolate mediante corrispondenza privata. La Corte di cassazione ha reputato infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e non accoglibile il terzo, osservando che la Corte d'appello non aveva affatto affermato l'irrilevanza disciplinare assoluta delle condotte, ma aveva soltanto escluso che esse integrassero insubordinazione e gravità tali da giustificare il licenziamento; inoltre, la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea al vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa e aveva mantenuto la condanna al risarcimento in favore del lavoratore. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore del controricorrente, ed è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 richiede una censura di violazione di legge e non può essere usato per sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti; il motivo ex n. 4 può riguardare nullità processuali, ma non consente di trasformare la doglianza in un riesame del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca o è incomprensibile la motivazione in modo tale da impedirne la comprensione complessiva; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta comprensibile nel suo insieme.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione complessiva di fatti e questioni già esaminate.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul bilanciamento tra diritti del lavoratore e poteri datoriali.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla riservatezza delle comunicazioni private, ma la Corte non ha fondato la decisione su un principio di immunità assoluta.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di espressione, senza esito decisivo nel giudizio.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del lavoro, ma non decisivo ai fini del rigetto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano correttezza e doveri nel rapporto obbligatorio-lavorativo.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la decisione di merito avesse escluso in assoluto la rilevanza disciplinare delle offese.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come fonte dei doveri di diligenza del lavoratore.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sugli obblighi del prestatore di lavoro.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni invocate, senza incidere sull'esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Indicata come base procedurale per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.

Massime di principio

  • La dedotta nullità della sentenza per motivazione incomprensibile sussiste solo quando il percorso argomentativo non consenta di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o che contenga espressioni imprecise, se il senso complessivo è ricostruibile.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per ottenere un riesame globale del merito o delle prove; se il giudice d'appello ha sostanzialmente esaminato la questione, la doglianza è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere piegato a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito: quando la critica mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del comportamento e delle prove, essa non è riconducibile al paradigma dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • In materia di licenziamento disciplinare, il giudice di legittimità verifica la corretta sussunzione del fatto accertato nella nozione legale di giusta causa o proporzionalità della sanzione, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto storico.
  • L'esclusione della giusta causa può fondarsi sulla non gravità della condotta o sulla non configurabilità tecnica dell'addebito contestato, senza che ciò implichi una generale irrilevanza disciplinare di ogni comunicazione privata offensiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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