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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35706/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico complementare erogato da un fondo aziendale. Alcuni ex funzionari, al momento del pensionamento inquadrati come Quadri Direttivi di quarto livello del CCNL Credito, hanno ottenuto in primo grado la riliquidazione della pensione complementare nella misura dell'85% della retribuzione pensionabile, in luogo dell'82% già applicato dal fondo, con condanna al pagamento delle differenze mensili maturate. Il fondo ha impugnato la decisione sostenendo, con i primi due motivi, che lo Statuto del fondo e la contrattazione collettiva andavano interpretati nel senso che per gli iscritti già funzionari e successivamente inquadrati come quadri direttivi dovesse continuare ad applicarsi l'aliquota dell'82%, propria della qualifica di funzionario; con il terzo motivo ha dedotto la prescrizione del diritto alla riliquidazione, assumendo che la pretesa avesse natura retributiva e fosse soggetta alla prescrizione decennale, con conseguente preclusione anche alla rideterminazione dei ratei anteriori.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di alcuni controricorrenti per intervenuta rinuncia accettata, senza provvedere sulle spese tra tali parti. Nei confronti degli altri pensionati ha rigettato il ricorso del fondo. Ha ritenuto infondati i motivi di interpretazione dello Statuto perché la clausola applicabile fa riferimento alla categoria rivestita al momento della cessazione dal servizio e, quindi, alla qualifica di Quadro Direttivo di quarto livello, con applicazione della percentuale dell'85%. Ha inoltre respinto la censura sulla prescrizione, affermando che il trattamento pensionistico complementare ha natura previdenziale e che la prescrizione opera solo sui singoli ratei, non sul diritto all'esatta misura della pensione. Ha condannato il fondo alle spese in favore dei controricorrenti rimasti in causa e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato per l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte territoriale per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    richiamato per escludere la pronuncia sulle spese tra le parti che hanno definito la lite con rinuncia accettata

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c.

    richiamati come parametri ermeneutici per l'interpretazione dello Statuto del fondo e della contrattazione collettiva

  • art. 18, comma 1, Statuto del Fondo del 1996

    interpretato nel senso che la percentuale da applicare dipende dalla categoria posseduta al momento della cessazione dal servizio

  • art. 18, commi 1 e 4, Statuto del Fondo del 2011

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria lettura sistematica, ma non ritenuto idoneo a superare il dato letterale dello Statuto

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, respinto perché il diritto all'esatta misura della pensione non è soggetto a prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    invocato dal fondo per sostenere la prescrizione decennale della riliquidazione, tesi disattesa

  • art. 2948 c.c.

    invocato dal fondo per sostenere la prescrizione dei ratei, ma la Corte ha ribadito che la prescrizione riguarda solo i singoli ratei

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei fondi pensione complementari, la prestazione va determinata secondo il dato letterale della clausola statutaria che colleghi la misura della pensione alla categoria rivestita dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio, senza introdurre distinzioni non espresse dal testo.
  • Il mutamento di inquadramento contrattuale non consente di mantenere, ai fini previdenziali, la percentuale prevista per la precedente qualifica se lo statuto del fondo aggancia espressamente il trattamento alla qualifica posseduta al pensionamento.
  • Il trattamento pensionistico complementare ha natura previdenziale; pertanto, il diritto alla corretta misura della pensione non è soggetto a prescrizione, mentre la prescrizione incide soltanto sui singoli ratei già maturati.
  • In tema di riliquidazione di pensioni, non è ammissibile trasformare la prescrizione dei ratei in una prescrizione del diritto alla rideterminazione complessiva del trattamento.
  • Quando la controversia è risolta in base a un'interpretazione letterale coerente con i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., la censura che invochi una lettura sistematica alternativa è infondata se pretende di sovrapporre alla clausola una distinzione non prevista dal testo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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