Cassazione Civile, Ordinanza n. 35704/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive maturate da una lavoratrice per l'attività prestata alle dipendenze di una datrice di lavoro deceduta, domanda proposta nei confronti di due soggetti indicati come eredi della datrice. In primo grado il giudice aveva prima disposto l'estromissione di uno dei convenuti con ordinanza e poi, con sentenza successiva, aveva rigettato le domande nei confronti degli altri convenuti. La lavoratrice proponeva appello solo nel 2015, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che il termine semestrale per impugnare decorresse dalla data dell'ordinanza di estromissione del 24 aprile 2014. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 279 e 327 c.p.c., sostenendo che il dies a quo non potesse essere ancorato a un'ordinanza priva di contenuto decisorio e che il termine dovesse invece decorrere dalla successiva sentenza, che aveva definito il merito rigettando espressamente le domande e regolando le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che le ordinanze emesse nel corso del giudizio hanno efficacia provvisoria, non sono preclusive e possono essere revocate o modificate dalla sentenza che definisce il merito, salvo i limiti dell'art. 177 c.p.c. Nel caso concreto l'ordinanza di estromissione non aveva carattere definitivo, poiché la successiva sentenza aveva espressamente rigettato le domande nei confronti dei convenuti e liquidato le spese, mostrando che il rapporto processuale non si era esaurito con la sola ordinanza. Di conseguenza la Corte territoriale non poteva far decorrere da quella ordinanza il termine per l'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, che dovrà esaminare l'appello nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 177 c.p.c.
Le ordinanze istruttorie o comunque emesse nel corso del giudizio hanno efficacia provvisoria e non precludono la decisione di merito, salvo le limitazioni espressamente previste dalla norma.
art. 279 c.p.c.
La decisione che definisce il merito del giudizio è la sentenza e non un'ordinanza non decisoria; solo la sentenza può assumere rilievo ai fini della decorrenza del termine breve o lungo per l'impugnazione, secondo il contenuto del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza che definisce la controversia, non da un'ordinanza priva di definitività e di contenuto decisorio.
Massime di principio
- Le ordinanze emesse nel corso del processo hanno natura provvisoria e sono revocabili o modificabili dalla sentenza finale; non possono di regola essere considerate come provvedimenti idonei a far decorrere il termine per l'impugnazione quando non esauriscono la materia del contendere.
- Quando un provvedimento di estromissione è seguito da una sentenza che decide espressamente il merito nei confronti della stessa parte e regola le spese, l'estromissione non può essere considerata definitiva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
- Ai fini del termine per appellare, occorre guardare al provvedimento che definisce realmente il giudizio nei confronti della parte interessata, non a un atto interlocutorio privo di decisorietà.
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