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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35695/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a crediti INPS; l'opposizione era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. La società ha poi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma, dopo la fissazione dell'adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal legale rappresentante e notificato al controricorrente. Ha rappresentato di avere aderito, nelle more, alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi della L. n. 197 del 2022, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto regolare la rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Quanto alle spese, ha disposto che nulla fosse provveduto nei confronti della parte rimasta intimata e ha compensato le spese del giudizio tra ricorrente e controricorrente INPS, valorizzando il fatto che la rinuncia corrispondeva sostanzialmente a una sopravvenuta definizione transattiva della controversia e che non vi erano contestazioni dell'INPS. Ha inoltre escluso i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se regolare, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • L. n. 197 del 2022

    La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, circostanza valorizzata come causa sopravvenuta della rinuncia.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è validamente sottoscritta e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia determinata da una sopravvenuta definizione della controversia e in assenza di contestazioni della controparte, le spese possono essere compensate.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, di regola, l'applicazione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRiscossione
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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