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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35708/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite origina da una domanda della lavoratrice domestica volta a ottenere, nei confronti del datore di lavoro poi deceduto e del suo successore, il pagamento di crediti di lavoro relativi a ferie non godute, tredicesima e trattamento di fine rapporto. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, dove il successore era contumace, la Corte territoriale ha invece accertato l'esistenza di un rapporto di collaborazione domestica tra il dante causa e la lavoratrice dal 1997 al 2007 e ha condannato l'erede al pagamento delle somme richieste. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 490, comma 2, n. 2, c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva omesso di limitare la sua responsabilità al patrimonio ereditario, nonostante in primo grado egli avesse già dedotto e documentato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Secondo il ricorrente, tale eccezione, qualificabile come eccezione in senso lato, era rilevabile d'ufficio anche in appello sulla base degli atti, senza necessità di specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c., poiché il primo giudice non si era pronunciato sul punto avendo respinto la domanda per altra ragione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello quando il relativo fatto risulti già documentalmente dagli atti. Poiché l'eccezione era stata già dedotta in primo grado e sottoposta al contraddittorio, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminarla e verificare se ricorressero i presupposti per la limitazione della responsabilità dell'erede, senza che rilevasse la contumacia in appello né la mancata riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello indicata in dispositivo per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione denunciato dal ricorrente

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come norme sul sindacato di legittimità dedotto con il ricorso

  • art. 490, comma 2, n. 2, c.c.

    richiamato in relazione alla limitazione di responsabilità dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario

  • art. 346 c.p.c.

    esclusa la necessità di riproposizione dell'eccezione perché non decisa dal primo giudice

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    ritenuto non ostativo al rilievo dell'eccezione in senso lato fondata su fatti già emergenti dagli atti

  • art. 484 c.c.

    richiamato per precisare che il beneficio di inventario può essere invocato anche con forme diverse da quelle previste per la sua costituzione, quando il fatto sia già documentato

  • art. 510 c.c.

    richiamato per l'effetto espansivo del beneficio di inventario anche a favore degli altri chiamati all'eredità finché non vi sia accettazione pura e semplice o decadenza

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo fornito

Massime di principio

  • L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario costituisce un'eccezione in senso lato: se il relativo fatto risulta già dagli atti, il giudice può e deve rilevarlo d'ufficio anche in appello.
  • Le eccezioni in senso lato non sono soggette alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto né al divieto di allegazione nuova di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., quando si fondano su fatti principali o secondari già ritualmente acquisiti al processo.
  • Se il fatto impeditivo o limitativo della responsabilità era stato dedotto in primo grado e non è stato deciso, la parte non è tenuta a riproporlo ex art. 346 c.p.c.; il giudice d'appello deve comunque esaminarlo quando emerga dagli atti.
  • La contumacia della parte in appello non impedisce il rilievo officioso di un'eccezione in senso lato già documentata e discussa nel giudizio di primo grado.
  • Il beneficio di inventario opera come fatto impeditivo della confusione tra patrimonio ereditario e patrimonio personale dell'erede e limita la responsabilità del successore nei limiti previsti dalla legge, se ne risultano i presupposti documentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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