Cassazione Civile, Ordinanza n. 35696/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia riguarda la pensione complementare erogata da un fondo aziendale. I pensionati, già in precedenza qualificati come funzionari e poi inquadrati, al momento della cessazione del servizio, come quadri direttivi di terzo o quarto livello del CCNL Credito, hanno chiesto la riliquidazione della prestazione integrativa nella misura dell'85% della retribuzione pensionabile, anziché dell'82% liquidato dal Fondo. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che rilevasse la qualifica posseduta al momento del pensionamento e non la soppressa qualifica di funzionario. In cassazione il Fondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., sostenendo che l'interpretazione sistematica dello statuto del Fondo e della contrattazione collettiva avrebbe imposto di mantenere l'aliquota dell'82% per gli ex funzionari, anche se poi inquadrati nei nuovi quadri direttivi, poiché l'equiparazione contrattuale non avrebbe inciso sul trattamento previdenziale.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra il Fondo e due dei controricorrenti, a seguito di rinuncia al ricorso con accettazione per intervenuta conciliazione. Nei confronti del terzo controricorrente rigetta il ricorso, confermando che per il calcolo della pensione complementare rileva la qualifica rivestita al momento della cessazione dal servizio, sicché agli interessati, qualificati come quadri direttivi di terzo o quarto livello, spetta l'aliquota dell'85% prevista per tale categoria e non quella dell'82% riservata ai funzionari. Il Fondo è condannato alle spese in favore del controricorrente vittorioso ed è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di interpretazione contrattuale; la Corte conferma l'esito interpretativo fondato sul tenore letterale della clausola statutaria.
Richiamato unitamente agli altri canoni ermeneutici; non prevale su un testo ritenuto inequivoco.
Evocato dal ricorrente; la Corte ritiene corretta l'interpretazione letterale e sistematica già adottata dai giudici di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso; non conduce a una lettura diversa della clausola statutaria.
Invocato dal ricorrente; la Corte non gli attribuisce un ruolo decisivo, poiché la disposizione statutaria è reputata chiara.
art. 18, comma 1, dello Statuto del Fondo del 1996
La prestazione integrativa annua va calcolata in base alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio: 85% per quadri, impiegati, subalterni e ausiliari; 82% per funzionari; 78% per dirigenti.
art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere una lettura sistematica delle fonti collettive.
settimo capoverso della premessa del CCNL ACRI 1995
Richiamato dal ricorrente tra le fonti da coordinare con lo statuto del Fondo.
art. 3, commi 2, 11 e 13, dell'Accordo Quadro del 1998
Richiamato dal ricorrente a supporto della tesi dell'equiparazione funzionale senza incidenza sul trattamento pensionistico.
art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI 1999
Richiamato dal ricorrente quale fonte di inquadramento dei quadri direttivi.
art. 11 del CCNL 1999
Indicata dal ricorrente come norma che sancirebbe la tabella di equiparazione tra vecchi funzionari e nuovi quadri direttivi.
art. 1, comma 1, CIA 2003
Richiamato dal ricorrente insieme al CCNL 1999 per sostenere l'equiparazione di inquadramento.
In caso di rinuncia accettata, il giudizio si estingue e non si provvede sulle spese tra le parti coinvolte nella rinuncia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola statutaria che regola una prestazione previdenziale integrativa, quando il testo fa riferimento alla categoria posseduta dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio, tale dato temporale è decisivo per individuare l'aliquota applicabile.
- La sopravvenuta equiparazione contrattuale di vecchie qualifiche a nuove categorie di inquadramento non comporta automaticamente la conservazione del trattamento previdenziale riferito alla qualifica originaria, se la disciplina del fondo collega espressamente la misura della prestazione alla categoria al pensionamento.
- Se la disposizione statutaria è ritenuta letteralmente univoca, i canoni ermeneutici sistematici e teleologici invocati dalla parte non possono sovvertire l'esito interpretativo già imposto dal testo.
- La rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti processuali interessati dalla rinuncia, con esclusione della regolazione delle spese tra tali parti.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata sia alle spese di lite sia, ricorrendone i presupposti di legge, all'ulteriore contributo unificato.
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