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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09624/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una donazione con cui un soggetto, quale socio illimitatamente responsabile di una società debitrice, aveva trasferito alla figlia diritti immobiliari su alcuni beni, riservandosi l'usufrutto. La creditrice assumeva che il credito derivasse dall'inadempimento di lavori eseguiti in appalto e che il debitore avesse disposto di gran parte del proprio patrimonio quando il pregiudizio era già emerso, anche a seguito di accertamento tecnico preventivo e del successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo integrati eventus damni e scientia damni. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe valorizzato un ATP relativo alla società debitrice e non al socio, e avrebbero richiamato l'art. 2304 c.c. a sostegno della tesi secondo cui la responsabilità del socio illimitatamente responsabile sarebbe solo sussidiaria; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 2901 c.c., affermando che, nell'atto gratuito revocato, il presupposto soggettivo rilevante sarebbe stato solo quello del debitore e non anche del terzo acquirente. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché formulato come censura sulla sufficienza della motivazione secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più proponibile, e comunque privo dell'indicazione specifica dei fatti storici omessi e del contenuto degli atti rilevanti; il secondo perché generico e non specifico, non confrontandosi con la ratio della sentenza impugnata, che aveva applicato il principio secondo cui, per l'atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore, prova anche presuntiva, senza che rilevi la conoscenza del terzo donatario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, al risarcimento ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare la motivazione secondo un modello non più consentito e privo della necessaria indicazione del fatto storico decisivo omesso e degli atti processuali rilevanti; ha ritenuto il secondo motivo un "non motivo" per difetto di specificità, in quanto non confrontato con la decisione impugnata e con la regola applicata in materia di revocatoria dell'atto gratuito. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione, e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito è sufficiente, sul piano soggettivo, la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie; la conoscenza del terzo donatario non assume rilievo. La prova dell'elemento soggettivo può essere fornita anche per presunzioni.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi del beneficium excussionis del socio illimitatamente responsabile; la Corte d'appello ha precisato che opera solo in sede esecutiva e non impedisce l'azione di cognizione contro il socio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La carenza assoluta del minimo costituzionale della motivazione si traduce in nullità della sentenza.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute errate.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare in modo rigoroso il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre al momento processuale in cui è stato discusso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio conformemente alla proposta accelerata comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi del rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta accelerata, è stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è oggi ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più consentito dedurre la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione come vizio autonomo.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il fatto storico asseritamente omesso, il dato da cui esso risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; la mera critica alla valutazione delle prove è inammissibile.
  • Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non confronta specificamente la sentenza impugnata, indicando quali affermazioni in diritto siano in contrasto con la norma invocata e con l'interpretazione giurisprudenziale.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, per gli atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore, essendo irrilevante la conoscenza del terzo beneficiario; tale elemento soggettivo può essere provato anche per presunzioni.
  • Il beneficium excussionis del socio illimitatamente responsabile opera sul piano dell'esecuzione forzata e non preclude al creditore di agire in cognizione ordinaria anche nei confronti del socio stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAppalto
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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