Cassazione Civile, Ordinanza n. 11547/2019 del 02/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela aveva ottenuto dal Tribunale di Belluno la revoca di una compravendita immobiliare stipulata il 30 dicembre 1993, perché la prestazione del venditore fallito era notevolmente superiore alla controprestazione; la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia. Gli acquirenti ricorrevano per cassazione articolando nove motivi. Con i primi quattro sostenevano che un accordo del 4 gennaio 1991, nel quale erano stati concordati prezzo e modalità di pagamento, dovesse qualificarsi come contratto definitivo, o come vendita di cosa futura, e non come preliminare; ne facevano discendere l’inammissibilità o infondatezza della revocatoria fallimentare per decorso del periodo sospetto e, per l’eventuale revocatoria ordinaria, la prescrizione quinquennale. Contestavano inoltre la tardività della relativa difesa, la valutazione sulla data certa dell’accordo e l’omesso esame della sua qualificazione. Con il quinto motivo invocavano l’applicazione della nuova formulazione dell’art. 67 della legge fallimentare, quale ius superveniens, e in subordine sollevavano questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria. Con il sesto contestavano la mancata prova del pagamento di un prezzo maggiore di quello risultante dall’atto, richiamando assegni, quietanze e scritture contabili. Con il settimo lamentavano che non fosse stata riconosciuta l’incidenza della rivalutazione degli importi anticipati nel 1990 e nel 1991. Con l’ottavo contestavano la prova della scientia decoctionis, richiamando la stima dell’immobile e l’autorizzazione giudiziale all’acquisto per la minore. Con il nono censuravano la condanna alle spese del grado d’appello, assumendo che l’accoglimento di un motivo imponesse la compensazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti infondati: pur correggendo la motivazione della Corte d’appello sulla tardività, la Cassazione ha chiarito che la qualificazione dell’accordo del 4 gennaio 1991 come definitivo, anziché come preliminare, era una nuova prospettazione in fatto introdotta soltanto in comparsa conclusionale e richiedeva nuove indagini; non era quindi consentito introdurla in quella fase. La difesa originaria aveva qualificato l’accordo come preliminare e aveva invocato la prescrizione quinquennale solo per l’ipotesi di revocatoria ordinaria, mentre per la revocatoria fallimentare aveva contestato il decorso del periodo sospetto. Considerato il definitivo del 30 dicembre 1993 e il fallimento dichiarato nel 1995, l’azione era proponibile secondo l’art. 67, comma 1, n. 1, della legge fallimentare nel testo applicabile. Il quinto motivo e la questione di costituzionalità sono stati dichiarati manifestamente infondati: la nuova disciplina dell’art. 67 non era applicabile retroattivamente a una procedura aperta nel 1995 e la disciplina transitoria non violava l’art. 3 Cost. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione delle prove sul pagamento e sul loro collegamento con la compravendita, senza individuare errori di diritto nella motivazione di merito. Il settimo è stato dichiarato inammissibile per mancata correlazione con la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva comunque considerato l’attualizzazione del corrispettivo e concluso che il prezzo restava inferiore al valore di mercato. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile perché faceva riferimento alle circostanze relative al preliminare, non decisive per la revoca del definitivo stipulato circa tre anni dopo, e non dimostrava la decisività degli elementi invocati rispetto alla prova dell’inscientia decoctionis, il cui onere gravava sui convenuti. Anche il nono motivo è stato dichiarato inammissibile: la condanna alle spese era giustificata dalla sostanziale e prevalente soccombenza, mentre la scelta di compensarle rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo che siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La Corte ha dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 190, comma 2, c.p.c.
L’art. 190 c.p.c., comma 2, prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all’istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira giustappunto ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precipitato della fase anteriore; donde non impedisce – è vero – che la parte interessata esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della sua eccezione o difesa (o anche, per l’attore, una nuova ragione giustificativa della domanda), ma purchè ciò avvenga nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti.
In comparsa conclusionale possono essere sviluppate nuove ragioni giuridiche a sostegno di domande o difese, purché restino entro i fatti già accertati o le acquisizioni processuali non contestate; non possono invece essere introdotti nuovi fatti o modificati i presupposti fattuali della prospettazione, quando ciò richieda nuove indagini.
art. 67, comma 1, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Tanto conduce al rigetto di tutti i precitati motivi di ricorso, visto che non è più rilevante, una volta stabilito che la questione avanzata in conclusionale era in punto di fatto nuova, indagare i profili della data certa del contratto. Questo perchè la qualificazione di esso, in causa, era comunque quella di un semplice preliminare; donde l’azione revocatoria fallimentare, rispetto al fallimento dichiarato il 5-8-1995, era certamente proponibile non essendo decorso il periodo sospetto allora rilevante (L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, nel testo pro tempore vigente) a fronte del definitivo di vendita del 30-12-1993.
Per la disciplina applicabile ratione temporis, la revocatoria fallimentare del contratto definitivo era proponibile quando questo ricadeva nel periodo sospetto; la qualificazione come preliminare dell’accordo precedente non spostava il riferimento temporale rispetto al definitivo revocato.
art. 67 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
Per contro l’applicazione retroattiva della nuova formulazione della L. Fall., art. 67, introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è esclusa in base all’art. 150 del medesimo Decreto, e ciò manifestamente non contrasta con l’art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge e anche differirne l’entrata in vigore per esigenze di ordine generale.
La nuova disciplina della revocatoria fallimentare introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 non si applica retroattivamente alle procedure concorsuali anteriori, in forza della disciplina transitoria; la scelta legislativa della decorrenza temporale non viola di per sé il principio di uguaglianza.
art. 150 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
Per contro l’applicazione retroattiva della nuova formulazione della L. Fall., art. 67, introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è esclusa in base all’art. 150 del medesimo Decreto, e ciò manifestamente non contrasta con l’art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge e anche differirne l’entrata in vigore per esigenze di ordine generale.
La norma transitoria esclude l’applicazione retroattiva della nuova disciplina della revocatoria alle procedure concorsuali anteriori alla data stabilita per la sua applicazione.
art. 67, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Ciò in linea generale non rileva affatto, dinanzi alla revocatoria del contratto definitivo stipulato a distanza di circa tre anni. Anche a voler prescindere dal rilievo che le riferite circostanze non emergono dalla sentenza e non sono nel ricorso assistite dal necessario livello di autosufficienza, resta il fatto che delle stesse non è dato di apprezzare la decisività rispetto alla questione della prova della inscientia decoctionis, rispetto alla quale l’onere incombeva ai convenuti (L. Fall., art. 67, comma 1).
Nel giudizio di revocatoria fallimentare considerato dalla decisione, l’onere di provare l’inscientia decoctionis gravava sui convenuti; circostanze riferite al precedente preliminare non sono decisive, di per sé, rispetto alla conoscenza dello stato d’insolvenza rilevante per il successivo contratto definitivo.
art. 3 Cost.
Per contro l’applicazione retroattiva della nuova formulazione della L. Fall., art. 67, introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è esclusa in base all’art. 150 del medesimo Decreto, e ciò manifestamente non contrasta con l’art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge e anche differirne l’entrata in vigore per esigenze di ordine generale.
La differenziazione temporale nell’applicazione di una nuova disciplina, stabilita dalla norma transitoria in base alla situazione delle procedure concorsuali, rientra nella discrezionalità legislativa e non determina, per ciò solo, una violazione dell’eguaglianza.
art. 2697 c.c.
Ciò in linea generale non rileva affatto, dinanzi alla revocatoria del contratto definitivo stipulato a distanza di circa tre anni. Anche a voler prescindere dal rilievo che le riferite circostanze non emergono dalla sentenza e non sono nel ricorso assistite dal necessario livello di autosufficienza, resta il fatto che delle stesse non è dato di apprezzare la decisività rispetto alla questione della prova della inscientia decoctionis, rispetto alla quale l’onere incombeva ai convenuti (L. Fall., art. 67, comma 1).
La decisione pone sui convenuti l’onere di provare l’inscientia decoctionis ai fini della revocatoria fallimentare.
art. 92 c.p.c.
E’ del tutto pacifico che il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sul tema delle spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
La scelta di compensare in tutto o in parte le spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La comparsa conclusionale può contenere nuove argomentazioni giuridiche a sostegno di una domanda o difesa soltanto se fondate su fatti già accertati o su acquisizioni processuali non contestate; non può introdurre una diversa ricostruzione fattuale del negozio, se questa richiede nuove indagini.
- Quando la parte ha inequivocabilmente qualificato nelle precedenti difese un accordo come preliminare, introdurre solo in comparsa conclusionale la diversa prospettazione che esso fosse definitivo o costituisse vendita di cosa futura integra una nuova allegazione in fatto, non ammissibile in quella fase.
- Ai fini della revocatoria fallimentare del contratto definitivo, la verifica del periodo sospetto va riferita al definitivo impugnato; un preliminare stipulato in precedenza non rende di per sé tardiva l’azione contro il successivo definitivo.
- La disciplina della revocatoria fallimentare introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 non opera retroattivamente per le procedure concorsuali anteriori, secondo la disciplina transitoria; la scelta legislativa della data di applicazione non viola, per ciò solo, l’art. 3 Cost.
- Nella fattispecie decisa, l’onere di provare l’inscientia decoctionis grava sui convenuti in revocatoria; fatti relativi al periodo del preliminare non dimostrano automaticamente l’assenza di conoscenza dello stato d’insolvenza al momento del successivo definitivo.
- La valutazione della concludenza di assegni, quietanze e documentazione contabile quanto alla prova del pagamento è giudizio di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie in assenza di un individuato errore di diritto.
- La valutazione di merito secondo cui l’attualizzazione del corrispettivo anticipato non elimina la sproporzione tra le prestazioni non può essere superata in cassazione con la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
- La regolazione delle spese è censurabile in cassazione, quanto all’applicazione dell’art. 92 c.p.c., se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità della compensazione resta invece affidata al giudice di merito.
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