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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21245/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa da una cooperativa edilizia nei confronti di alcuni ex componenti del consiglio di amministrazione, per asserite condotte di mala gestio connesse alla gestione di un'operazione immobiliare, a finanziamenti ottenuti e a uscite di cassa ritenute indebite. In primo grado il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda e inefficace il sequestro conservativo, rilevando la mancanza di una valida delibera assembleare autorizzativa ex art. 2393 c.c., nonostante un precedente invito a produrre la deliberazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che la delibera autorizzativa era già stata prodotta nel procedimento cautelare e che il Tribunale non avrebbe concesso un termine utile per sanare il preteso difetto; 2) violazione dell'art. 2393 c.c., contestando l'affermazione di genericità della delibera assembleare del 28 ottobre 2011, assumendo che essa fosse sufficiente a legittimare l'azione e che il giudice di merito avesse indebitamente sindacato la validità della delibera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando il giudice rileva un difetto di rappresentanza o di autorizzazione, deve assegnare un termine per la sanatoria ex art. 182 c.p.c., ma nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente rilevato la mancanza di una valida autorizzazione assembleare e la società non aveva sanato il vizio nel termine assegnato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la deliberazione del 28 ottobre 2011 era troppo generica: non conteneva l'indicazione sufficientemente determinata degli addebiti né dei soggetti contro cui esercitare l'azione, e quindi non esprimeva una consapevole volontà dei soci di promuovere l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese di lite per la relativa novità della questione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2393 c.c.

    autorizzazione dell'assemblea all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

    L'autorizzazione assembleare costituisce condizione dell'azione e presupposto della legittimazione processuale della società; deve esprimere una volontà sociale consapevole e non può essere sostituita da formule generiche o da equipollenti.

  • art. 182 c.p.c.

    difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione

    Se il giudice rileva un difetto di autorizzazione deve assegnare un termine perentorio per la sanatoria; il difetto può riguardare sia l'assenza totale dell'atto autorizzativo sia la sua inidoneità contenutistica.

  • art. 348-ter c.p.c.

    ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ.

    È richiamato solo come base processuale dell'impugnazione in cassazione dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 2738 c.c.

    sindacato di validità della delibera ... allo stesso precluso ai sensi dell'art. 2738 cod. civ.

    La sentenza menziona la norma nella prospettazione del ricorrente, ma non ne sviluppa una specifica ratio decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13

    È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'autorizzazione assembleare all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori è una condizione dell'azione che il giudice deve verificare d'ufficio e che deve sussistere al momento della decisione.
  • L'art. 182 c.p.c. consente la sanatoria del difetto di autorizzazione o di rappresentanza mediante assegnazione di un termine perentorio; tale regola copre sia l'assenza dell'atto sia la sua inidoneità contenutistica.
  • Una delibera assembleare è idonea ad autorizzare l'azione ex art. 2393 c.c. solo se manifesta in modo specifico e consapevole la volontà dei soci di agire, con sufficiente determinazione degli addebiti e dei destinatari dell'azione; formule esplorative o meramente generiche non sono sufficienti.
  • Non è necessario che la delibera contenga il dettaglio analitico di ogni iniziativa processuale, ma devono risultare gli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi dell'azione da promuovere.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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