Cassazione Civile, Ordinanza n. 17189/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2000, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui veniva recuperata a tassazione maggiore IVA e irrogate sanzioni per asserito illegittimo utilizzo del regime del margine nella vendita di beni usati, con riguardo ad autoveicoli provenienti dall'Unione Europea. Il contribuente aveva sostenuto che la documentazione a supporto delle fatture dimostrasse la corretta applicazione del regime del margine, perché i veicoli sarebbero stati acquistati da persone fisiche non detraenti l'IVA. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo provati i presupposti del regime del margine sulla base di dichiarazioni dei venditori e libretti di circolazione, e inammissibili per novità le censure dell'Ufficio fondate sui dati desunti dalla banca dati VIES e dai modelli INTRA, che avrebbero indicato acquisti da rivenditori tedeschi. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 36 d.l. n. 41/1995, sostenendo che il regime del margine richiede sia i presupposti sostanziali sia l'annotazione in fattura dell'operazione soggetta a tale regime, e che la documentazione prodotta dal contribuente era priva di data certa e non esibita ai verificatori, sicché non era stata provata l'impossibilità per il cedente di detrarre l'IVA; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, contestando l'affermazione di novità delle deduzioni basate sui dati VIES/INTRA e sostenendo che si trattasse soltanto di un nuovo mezzo di prova senza ampliamento del thema decidendum.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti del regime del margine, trasformando impropriamente il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il divieto di domande nuove ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 si applica anche all'Amministrazione finanziaria e va valutato con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'atto impositivo; nel caso concreto, i dati VIES/INTRA introducevano una nuova circostanza fattuale idonea a mutare la causa petendi e il quadro indiziario dell'accertamento, perciò correttamente erano stati considerati nuovi e non proponibili per la prima volta in appello. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 36 d.l. 23 febbraio 1995, n. 41
Disciplina del regime del margine per i beni usati; la Corte richiama la necessità dei presupposti sostanziali, ma nel caso concreto il motivo dell'Ufficio è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare il giudizio di fatto del merito.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di domande nuove nel processo tributario si applica anche all'Amministrazione finanziaria; la novità va valutata rispetto ai presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo, non alle sole difese svolte in primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi come denunciata violazione di legge, ma ha rilevato che il primo motivo era in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Nel contenzioso tributario il divieto di domande nuove opera anche per l'Ufficio: sono inammissibili in appello le nuove circostanze fattuali o i nuovi elementi che mutino la causa petendi dell'atto impugnato.
- Ai fini della valutazione della novità della contestazione tributaria rilevano i presupposti fattuali e giuridici dell'avviso di accertamento, non le sole difese sviluppate nel processo di primo grado.
- L'introduzione in appello di un nuovo quadro indiziario, non contenuto nell'atto impositivo e nel PVC, non integra un semplice nuovo mezzo di prova ma una nuova contestazione sostanziale.
- Nel regime del margine per i beni usati, la controversia sui presupposti applicativi ruota sull'accertamento in fatto della provenienza del bene e dell'assenza del diritto a detrazione dell'IVA a monte.
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