Cassazione Penale, Sentenza n. 23798/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione del rendiconto contestando la violazione delle norme relative alla gestione e controllo degli amministratori giudiziari (art. 2-octies legge 31/05/1965 n. 575, art.7 d.l. 14/06/1989 n. 230 e art.5 d.m. 10/02/1991 n. 293). La censura riguarda l'omessa acquisizione, da parte del Tribunale, della documentazione richiesta dal Meola relativa alle amministrazioni giudiziarie susseguitesi nel tempo e, in particolare, alle operazioni bancarie e di rimborso di titoli che, secondo il ricorrente, dimostravano una erronea imputazione di quote e somme (parte del patrimonio comune dei tre fratelli) al solo Carmelo Meola. In sostanza si sostiene che il Tribunale non abbia esercitato correttamente i poteri di vigilanza e istruttori richiesti in sede di verifica del rendiconto, omettendo di acquisire elementi indispensabili per valutare le contestazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il Tribunale non ha adempiuto correttamente al dovere di controllo e non ha acquisito la documentazione necessaria relativa al passaggio di consegne tra amministratori giudiziari e alle operazioni sui valori mobiliari indicate dal ricorrente. Tale omissione è stata qualificata come violazione di legge (anche in relazione all'obbligo del giudice delegato di svolgere attività istruttorie), con la conseguenza che il decreto impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio e acquisizione della documentazione necessaria (ai sensi dell'art. 623, primo comma, lett. a), cod. proc. pen.).
Norme richiamate
legge 31 maggio 1965 n. 575
Richiamata nelle censure relative alle misure patrimoniali di prevenzione antecedenti l'entrata in vigore della normativa più recente; la Corte valuta la corretta applicazione degli obblighi di vigilanza e rendicontazione connessi alle misure preventive
d.l. 14 giugno 1989 n. 230
Norma regolante procedure connesse alle misure di prevenzione e al ruolo degli amministratori giudiziari; utilizzata per contestare vizi nell'approvazione del rendiconto
Regola la disciplina dei procedimenti relativi agli amministratori giudiziari e alle modalità di verifica dei rendiconti; la Corte richiama l'obbligo del giudice di esercitare poteri istruttori in presenza di contestazioni o carenze documentali
Costituzione
Principio secondo cui i provvedimenti con effetti decisori su diritti soggettivi sono impugnabili per violazione di legge; fondamento della possibilità di cassazione del provvedimento di approvazione del rendiconto
art. 321; art. 125, comma 3; art. 623, primo comma lett. a)
Art. 321 relativo al sequestro preventivo (richiamato per la concomitanza di misure penali e preventive); art. 125 comma 3 richiamato in ordine ai poteri istruttori del giudice delegato; art. 623 lett. a) previsto quale disposizione procedurale che consente l'annullamento con rinvio in cassazione
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Citato per distinguere la disciplina anteriore e posteriore: la vicenda si riferisce a misure disposte prima dell'entrata in vigore del decreto, con conseguenze sull'impugnabilità e sui rimedi disponibili
Massime di principio
- L'approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario è un provvedimento decisorio che, nella previgente disciplina, è sindacabile in Cassazione per violazione di legge: omissioni istruttorie rilevanti costituiscono motivo di annullamento.
- Quando sorgono contestazioni sulla corretta imputazione di beni o somme relative a periodi di gestione successivi a più amministrazioni giudiziarie, il giudice deve acquisire la documentazione storica e, se necessario, esercitare i poteri istruttori per ricostruire il passaggio di consegne.
- La presenza di sequestri penali e di misure di prevenzione sovrapposte richiede un'analisi temporale delle operazioni: l'assenza di rendiconti intermedi o la mancata produzione di verbali di passaggio può incidere sul giudizio finale e giustificare la richiesta di integrazione probatoria.
- Se il Tribunale omette di sollecitare o acquisire documenti rilevanti nonostante contestazioni fondate, tale omissione può integrare una violazione di legge e determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi, il corretto comportamento processuale del giudice delegato e del collegio è acquisire tutte le informazioni sulle operazioni contabili e bancarie relative ai beni sottoposti a misura, anche se riferite a periodi anteriori al subentro formale dell'amministratore, quando queste incidono sulla determinazione del patrimonio finale.
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