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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari per difetto di motivazione nell'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità). Palumbo lamenta anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., ritenendo l'offesa modesta e il suo ruolo marginale, e contesta che il trattamento sanzionatorio non sia stato adeguatamente modulato sui criteri minimi edittali.

La decisione

Il giudice di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'esclusione dell'attenuante di speciale tenuità e l'esclusione della causa di non punibilità ex art.131-bis. La motivazione si basa su elementi probatori (intercettazioni) e profili quantitativi e qualitativi dello stupefacente: riferimento a una 'palla' o 'pallone' di marijuana, peso indicato di circa 50 grammi, corrispettivo di circa 50 euro e la pluralità di dosi, unitamente alla partecipazione non occasionale di Palumbo all'attività di Primavera. Di conseguenza la Corte ha ritenuto non irrilevante il lucro e non occasionale la condotta, escludendo le esimenti/attenuanti richieste. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.62 n.4 cod. pen.

    La circostanza attenuante del 'lucro di speciale tenuità' è compatibile con l'art.73 comma 5 DPR 309/90 ma il suo riconoscimento richiede valutazione esaustiva del giudice di merito su entità del profitto e gravità del fatto; nel caso concreto è stata esclusa per la rilevanza ponderale e morfologica dello stupefacente (circa 50 g, pluralità di dosi, prezzo) e per il pericolo effettivo alla tutela penale.

  • art.131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un giudizio sulla tenuità dell'offesa con riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.1; non è necessario esaminare tutte le voci di art.133, ma il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti. Qui è stata esclusa perché il fatto (50 g di marijuana ceduta in concorso) e il carattere non occasionale dell'apporto non consentivano di ritenere l'offesa di modesta gravità.

  • art.73 comma 5 d.P.R. n.309/90

    I fatti sono stati ricondotti alla fattispecie di cui all'art.73 comma 5 (traffico/cessione di stupefacenti) e, pur riconoscendo la compatibilità normativa con attenuanti, la Corte ha valorizzato gli elementi quantitativi e morfologici dello stupefacente per escludere attenuanti di particolare tenuità.

  • art.133 comma 1 cod. pen.

    Prestati come criteri di riferimento per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art.131-bis; il giudice di merito deve prendere in considerazione i criteri rilevanti e motivarli. La Corte ha ritenuto rilevanti il peso dello stupefacente e la non occasionalità della condotta.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità richiede una valutazione concreta e motivata su peso, valore economico e pericolosità dello stupefacente: quantità attorno a 50 grammi e pluralità di dosi frequentemente escludono la speciale tenuità.
  • L'applicabilità dell'art.131-bis (non punibilità per particolare tenuità) si valuta con i criteri di cui all'art.133 c.1; non è necessario analizzarli tutti, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti rilevanti e motivare perché la fattispecie sia tenuta o meno per lieve.
  • La morfologia, il numero di dosi, il prezzo della sostanza e le intercettazioni che evidenziano partecipazione ripetuta o collaborazione stabile sono elementi decisivi per escludere attenuanti o forme di non punibilità basate sulla marginalità o occasionalità.
  • Il giudizio di merito sulle circostanze attenuanti e sulle cause di non punibilità è affidato alla discrezionalità tecnica del giudice di merito e la Suprema Corte sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la valutazione di merito in sé; per vincere in legittimità è necessario mostrare illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
  • In sede difensiva è essenziale confrontarsi esplicitamente con gli argomenti probatori indicati dal giudice (es. intercettazioni, riferimenti ponderali, plurime cessioni) e non limitarsi a rilievi generici o ripropositivi.

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