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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23719/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge per mancata traduzione in lingua del provvedimento della Questura; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 (esimente per la particolare tenuità del fatto), insistendo che il fatto fosse occasionale e con grado di colpevolezza esiguo. Il provvedimento impugnato è la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato il ricorrente alla pena di euro 3.000,00 per il reato di cui all'art. 14, comma 1‑bis, d.lgs. 286/1998.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: sul primo motivo la questione della mancata traduzione non era stata sollevata in sede di merito e la Corte di legittimità non può compiere accertamenti di fatto non svolti in primo grado; sul secondo motivo la doglianza è manifestamente infondata perché il giudice di merito, seppure sinteticamente, ha motivato rilevando elementi (tra cui precedenti provvedimenti restrittivi a carico dell'imputato in altre condotte) che escludono la qualificazione del fatto come di particolare tenuità. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Norma materiale alla base della condanna originale per la quale l'imputato era stato sanzionato; la Corte non ha riformato la statuizione di merito sul punto.

  • art. 34, d.lgs. 274/2000

    Richiamata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il rifiuto di applicarla, considerando elementi che escludono la tenuità (es. altre misure restrittive pendenti).

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare l'autore del ricorso inammissibile al versamento di una somma alla cassa delle ammende valutando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata qui per imporre €3.000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio relativo alla valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; usata per giustificare la sanzione pecuniaria alla luce dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Una questione di fatto o un'eccezione non sollevata in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità: la Corte di Cassazione non svolge nuovi accertamenti di fatto.
  • La mancata traduzione di atti amministrativi può costituire motivo di censura solo se dedotta e documentata in sede di merito; altrimenti la doglianza è inammissibile per novità di fatto.
  • L'applicazione dell'istituto della 'particolare tenuità del fatto' (art. 34 d.lgs. 274/2000) richiede che il giudice di merito valuti il quadro complessivo, anche in relazione a precedenti o ad altri provvedimenti restrittivi: la presenza di altri elementi ostativi può giustificare il rifiuto dell'applicazione.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando profili di colpa nella proposizione del gravame.
  • Per preservare efficacemente un argomento difensivo (es. invocazione della tenuità o vizi di traduzione) è necessario sollevarlo tempestivamente e documentarlo già in sede di merito.

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