Cassazione Penale, Sentenza n. 23719/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge per mancata traduzione in lingua del provvedimento della Questura; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 (esimente per la particolare tenuità del fatto), insistendo che il fatto fosse occasionale e con grado di colpevolezza esiguo. Il provvedimento impugnato è la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato il ricorrente alla pena di euro 3.000,00 per il reato di cui all'art. 14, comma 1‑bis, d.lgs. 286/1998.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: sul primo motivo la questione della mancata traduzione non era stata sollevata in sede di merito e la Corte di legittimità non può compiere accertamenti di fatto non svolti in primo grado; sul secondo motivo la doglianza è manifestamente infondata perché il giudice di merito, seppure sinteticamente, ha motivato rilevando elementi (tra cui precedenti provvedimenti restrittivi a carico dell'imputato in altre condotte) che escludono la qualificazione del fatto come di particolare tenuità. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Norma materiale alla base della condanna originale per la quale l'imputato era stato sanzionato; la Corte non ha riformato la statuizione di merito sul punto.
Richiamata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il rifiuto di applicarla, considerando elementi che escludono la tenuità (es. altre misure restrittive pendenti).
Consente alla Corte di condannare l'autore del ricorso inammissibile al versamento di una somma alla cassa delle ammende valutando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata qui per imporre €3.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio relativo alla valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; usata per giustificare la sanzione pecuniaria alla luce dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Una questione di fatto o un'eccezione non sollevata in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità: la Corte di Cassazione non svolge nuovi accertamenti di fatto.
- La mancata traduzione di atti amministrativi può costituire motivo di censura solo se dedotta e documentata in sede di merito; altrimenti la doglianza è inammissibile per novità di fatto.
- L'applicazione dell'istituto della 'particolare tenuità del fatto' (art. 34 d.lgs. 274/2000) richiede che il giudice di merito valuti il quadro complessivo, anche in relazione a precedenti o ad altri provvedimenti restrittivi: la presenza di altri elementi ostativi può giustificare il rifiuto dell'applicazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando profili di colpa nella proposizione del gravame.
- Per preservare efficacemente un argomento difensivo (es. invocazione della tenuità o vizi di traduzione) è necessario sollevarlo tempestivamente e documentarlo già in sede di merito.
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