Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato le richieste di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione: la valutazione negativa si sarebbe fondata su una presunta condotta di evasione avvenuta nella fase cautelare per la quale non risultano procedimenti pendenti, e sulla pericolosità desunta da precedenti condotte passate senza adeguata valorizzazione della successiva positiva condotta trattamentale (concessione di liberazione anticipata e permessi premio). Inoltre si contestava l'inaffidabilità della motivazione relativa alle misure più consistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente a questi profili e rinviando al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, dovendo il tribunale sanare i vizi motivazionali indicati (in particolare la lettura parziale e contraddittoria delle fonti di conoscenza e la mancata considerazione aggiornata del percorso trattamentale e dei permessi premio). Quanto all'affidamento in prova, la Corte ha ritenuto inadeguata la proposta lavorativa depositata in atti e ha considerato adeguata la motivazione del tribunale sul punto, per cui quel rigetto è stato confermato di fatto. In sintesi: annullamento parziale (detenzione domiciliare e semilibertà) e rinvio; rigetto dell'istanza di affidamento in prova confermato per la carenza della proposta lavorativa.
Norme richiamate
Sez. 1 n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602
Principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative, oltre alla natura e gravità dei reati, è necessario valutare la condotta successiva del condannato: occorre accertare sia l'assenza di elementi negativi sia la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole.
Sez. 1 n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258402
La gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non possono da soli escludere le misure alternative; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, è sufficiente che tale processo sia almeno avviato e ancorato a dati fattuali obiettivi (es. permessi premio).
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037
Il Tribunale di sorveglianza, anche in presenza di comportamenti positivi, può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni, specie se il reato indica elevata capacità a delinquere o contiguità con ambienti delinquenziali.
Massime di principio
- In presenza di comportamenti positivi successivi alla condanna (permessi premio, liberazione anticipata, percorso trattamentale favorevole) il giudice deve valutare tali elementi aggiornati e non può fondare il rigetto delle misure alternative su una lettura esclusivamente ancorata a condotte passate senza adeguata motivazione.
- La condotta eventualmente tenuta nella fase cautelare può essere valutata negativamente, ma la sua rilevanza va congruamente motivata e non può risultare contraddittoria se lo stesso organo ha in precedenza riconosciuto benefici basati su valutazioni positive degli stessi fatti.
- Per l'affidamento in prova è essenziale la idoneità della proposta lavorativa: l'assenza o l'inidoneità della proposta può legittimamente determinare il rigetto dell'istanza.
- La gravità del reato e i precedenti non sono, di per sé, decisivi per escludere le misure alternative; è necessario un giudizio prognostico basato su dati oggettivi che indichino la probabilità di esito positivo della misura e la prevenzione della recidiva.
- Il tribunale può chiedere periodi ulteriori di osservazione o esperimenti premiali quando vi siano fondati dubbi sulla capacità del soggetto di rispettare le prescrizioni, ma deve motivare chiaramente la necessità di tale approfondimento.
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