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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato le richieste di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione: la valutazione negativa si sarebbe fondata su una presunta condotta di evasione avvenuta nella fase cautelare per la quale non risultano procedimenti pendenti, e sulla pericolosità desunta da precedenti condotte passate senza adeguata valorizzazione della successiva positiva condotta trattamentale (concessione di liberazione anticipata e permessi premio). Inoltre si contestava l'inaffidabilità della motivazione relativa alle misure più consistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente a questi profili e rinviando al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, dovendo il tribunale sanare i vizi motivazionali indicati (in particolare la lettura parziale e contraddittoria delle fonti di conoscenza e la mancata considerazione aggiornata del percorso trattamentale e dei permessi premio). Quanto all'affidamento in prova, la Corte ha ritenuto inadeguata la proposta lavorativa depositata in atti e ha considerato adeguata la motivazione del tribunale sul punto, per cui quel rigetto è stato confermato di fatto. In sintesi: annullamento parziale (detenzione domiciliare e semilibertà) e rinvio; rigetto dell'istanza di affidamento in prova confermato per la carenza della proposta lavorativa.

Norme richiamate

  • Sez. 1 n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602

    Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602

    Principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative, oltre alla natura e gravità dei reati, è necessario valutare la condotta successiva del condannato: occorre accertare sia l'assenza di elementi negativi sia la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole.

  • Sez. 1 n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402

    Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258402

    La gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non possono da soli escludere le misure alternative; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, è sufficiente che tale processo sia almeno avviato e ancorato a dati fattuali obiettivi (es. permessi premio).

  • Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037

    Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037

    Il Tribunale di sorveglianza, anche in presenza di comportamenti positivi, può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni, specie se il reato indica elevata capacità a delinquere o contiguità con ambienti delinquenziali.

Massime di principio

  • In presenza di comportamenti positivi successivi alla condanna (permessi premio, liberazione anticipata, percorso trattamentale favorevole) il giudice deve valutare tali elementi aggiornati e non può fondare il rigetto delle misure alternative su una lettura esclusivamente ancorata a condotte passate senza adeguata motivazione.
  • La condotta eventualmente tenuta nella fase cautelare può essere valutata negativamente, ma la sua rilevanza va congruamente motivata e non può risultare contraddittoria se lo stesso organo ha in precedenza riconosciuto benefici basati su valutazioni positive degli stessi fatti.
  • Per l'affidamento in prova è essenziale la idoneità della proposta lavorativa: l'assenza o l'inidoneità della proposta può legittimamente determinare il rigetto dell'istanza.
  • La gravità del reato e i precedenti non sono, di per sé, decisivi per escludere le misure alternative; è necessario un giudizio prognostico basato su dati oggettivi che indichino la probabilità di esito positivo della misura e la prevenzione della recidiva.
  • Il tribunale può chiedere periodi ulteriori di osservazione o esperimenti premiali quando vi siano fondati dubbi sulla capacità del soggetto di rispettare le prescrizioni, ma deve motivare chiaramente la necessità di tale approfondimento.

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