DECRETO 1 febbraio 1991, n. 293
Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore dei beni sequestrati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (1991) che disciplina gli obblighi dell'amministratore dei beni sequestrati ai sensi della legge antimafia: tenuta di registro vidimato, uso diretto delle somme per la conservazione, deposito delle somme non impiegate entro 5 giorni presso ufficio indicato dal giudice, conti e rendiconto dettagliato, controlli e poteri del giudice (anche revoca). Norme tecniche applicative in vigore nel 1991, in gran parte soppiantate da successive riforme (es. Codice antimafia d.lgs. 159/2011).
Regolamento amministrazione e rendicontazione dei beni sequestrati (antimafia)
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