Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste del 26/03/2025, con la quale non è stata convalidata, per la parte qui rilevante, la prescrizione contenuta nel provvedimento del Questore di Trieste del 24/01/2025. Il Questore aveva imposto a Sheraz il divieto di frequentare pubblici esercizi (tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 06:00) e l'obbligo di comparire ogni venerdì tra le ore 19:00 e le ore 20:00 presso il Comando Stazione dei Carabinieri ai sensi dell'art.13-bis d.l. n.14/2017. Il Procuratore ha censurato il GIP per aver sindacato l'adeguatezza e la proporzionalità dell'obbligo di presentazione, sostenendo che la convalida dovesse limitarsi a prendere atto della legittimità dell'atto del Questore e che il controllo della congruità spettasse esclusivamente all'organo amministrativo.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato che, nell'ambito del giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha il dovere e la competenza di verificare la legittimità, la necessità e la proporzionalità della prescrizione imposta dal Questore (obbligo di presentazione). Il sindacato giudiziale non eccede la competenza dell'autorità giudiziaria ma è una specifica attribuzione costituzionale. Nel caso concreto il GIP ha motivatamente ritenuto illegittimo l'obbligo di presentarsi il venerdì dalle 19:00 alle 20:00 perché la motivazione del Questore (generica affermazione di "massima affluenza presso gli esercizi pubblici" in quell'orario) non risultava collegata in modo logico e proporzionale alle condotte precedenti contestate (porto di una pistola; rissa e porto di oggetti atti a offendere). La mancanza di una relazione adeguata tra i fatti e la specifica misura di presentazione ha giustificato la mancata convalida.
Norme richiamate
art. 13-bis, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con legge 18 aprile 2017, n. 48
Il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi ... Il questore può prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali è notificato il divieto ... di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente ... La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.
Il "daspo urbano" consente al Questore di imporre divieti di accesso e obblighi di presentazione come misura preventiva; tali atti hanno natura provvisoria e devono essere motivati, individuando modalità compatibili con esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.
art. 6, commi 3 e 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401
"Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari... Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2. ... Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione."
Le disposizioni procedurali del "daspo sportivo" si applicano, in quanto compatibili, all'obbligo di presentazione del "daspo urbano": il PM deve chiedere la convalida entro 48 ore e il GIP può modificare o non convalidare le prescrizioni; il ricorso per cassazione è previsto avverso l'ordinanza di convalida.
art. 13 Cost.
La limitazione della libertà personale imposta dall'autorità di polizia è ammessa solo in presenza di presupposti e con motivazione; il controllo giudiziario è conseguenza del principio costituzionale di tutela della libertà personale.
art. 125 cod. proc. pen.
Rilevanza della competenza dell'ordine giudiziario nel controllo delle misure che incidono sulla libertà personale, a conferma dell'obbligo di motivazione e di verifica da parte del giudice della convalida.
art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (richiamato dalla parte)
La censura del Procuratore relativa a presunta violazione di legge è stata ritenuta infondata perché il giudice ha agito nell'ambito dei poteri di controllo di legittimità e motivazione previsti dalla normativa e dalla Costituzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida il GIP ha il potere-dovere di verificare la legittimità, la necessità e la proporzionalità delle prescrizioni imposte dal Questore (obbligo di presentazione incluso).
- Le misure imposte dall'autorità di polizia ai sensi dell'art.13-bis vanno considerate provvisorie: producono effetti immediati ma necessitano della convalida giudiziale per incidere definitivamente sulla posizione personale.
- L'ordinanza di convalida priva di specifica motivazione sui presupposti di legittimità e sulla congruità della misura è nulla; la motivazione deve collegare logicamente la misura ai fatti e al rischio concreto ritenuto.
- La prescrizione di un obbligo di presentazione connesso a determinati orari o luoghi è legittima solo se il Questore indica ragioni concrete e circostanziate che giustifichino l'aumento del rischio in quel contesto temporale/spaziale.
- Il pubblico ministero deve chiedere la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore: l'inerzia processuale comporta la cessazione dell'efficacia delle prescrizioni.
- Il giudice della convalida può modificare le prescrizioni imposte dal Questore, adeguandole se necessario per renderle proporzionate e compatibili con i diritti del destinatario.
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