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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06180/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, emesso con metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e conseguenti imposte IRES, IRAP e IVA. L'accertamento si fondava su un processo verbale di constatazione e su documentazione extracontabile rinvenuta presso la società, in particolare prospetti relativi agli obiettivi di vendita assegnati agli agenti e agli importi degli ordini raccolti, ritenuti difformi rispetto agli ordinativi effettivamente portati a termine. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere della prova e che le presunzioni poste a base dell'accertamento fossero prive di sufficiente pregnanza indiziaria. La CTR aveva inoltre valorizzato la mancata acquisizione della documentazione sulle provvigioni e la documentazione prodotta in sede di accertamento con adesione, dalla quale emergevano l'effettivo importo delle provvigioni, gli ordini annullati e la conseguente insussistenza dei maggiori ricavi ipotizzati. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, sostenendo che la CTR avesse omesso di valutare ulteriori elementi indiziari, tra cui il disallineamento tra provvigioni e ordinativi anche in altri esercizi e l'esistenza di fatture da ricevere imputate a provvigioni; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che la documentazione extracontabile avesse adeguata valenza presuntiva e che la CTR avesse illegittimamente svalutato gli indizi e rivalutato il materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, chiarendo che tale vizio ricorre solo quando il percorso argomentativo sia incomprensibile; nel caso concreto, la CTR aveva invece seguito un ragionamento comprensibile, fondato sulla insufficienza della presunzione tratta dai prospetti extracontabili e sulla prova contraria offerta dalla contribuente. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che, sotto la veste della violazione di legge e delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, la ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello favorevole alla società contribuente e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    legittima l'accertamento analitico-induttivo, ma la sua base presuntiva deve essere sorretta da elementi idonei e non può essere rivalutata in cassazione come se fosse un nuovo giudizio di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando il percorso logico della sentenza sia incomprensibile, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di fatto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova dell'Ufficio nell'accertamento tributario e della prova contraria del contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la costruzione logica delle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per affermare che le presunzioni devono possedere gravità, precisione e concordanza

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo se il ragionamento decisorio sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta errata o poco persuasiva.
  • In materia di accertamento analitico-induttivo, la documentazione extracontabile può costituire elemento presuntivo, ma la sua idoneità va apprezzata dal giudice di merito in relazione alla concretezza e alla consistenza degli ulteriori riscontri disponibili.
  • La censura di violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova non è ammissibile quando, in sostanza, mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito può ritenere superata una presunzione fiscale quando il contribuente produca documentazione contraria idonea a spiegare o neutralizzare gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito mediante la contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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