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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1796/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: 1) nullità della costituzione di parte civile per nomina in eccedenza di un secondo difensore (Martino Nofri) rispetto al difensore originario nominato nella denuncia querela (Vincenzo Domestici), deducendo che la procura speciale sarebbe invalida ai sensi dell'art. 24 disp. att. c.p.p.; 2) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione applicando il criterio probalistico del 'più probabile che non' invece della regola penale del 'oltre ogni ragionevole dubbio', chiedendo dunque che, all'esito della prescrizione intervenuta, fosse statuibile l'assoluzione sul merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto infondata la censura: la nomina di un difensore da parte della persona offesa in sede di querela (fuori dal processo) non impedisce la nomina di un diverso difensore in sede processuale per la costituzione di parte civile; la distinzione tra persona offesa e parte civile comporta che il principio di immanenza del mandato si applichi alla fase processuale, non alla nomina antecedente alla querela. Sul secondo punto ha ritenuto che, pur avendo la Corte d'appello fatto un riferimento astratto al criterio civilistico del piu probabile che non, la motivazione in concreto ha valutato gli elementi probatori secondo la regola penale del ragionevole dubbio e ha adeguatamente ricostruito gli elementi costitutivi della truffa (induzione in errore, artifizio, ingiusto profitto e danno). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Vettori Eletta, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 24 disposizioni di attuazione c.p.p.

    La Corte interpreta l'art. 24 come normativa che distingue fra la figura della persona offesa e quella della parte civile; la regola sull'inefficacia del difensore nominato in eccedenza si applica nell'ambito processuale e non invalida la nomina di un difensore effettuata dalla persona offesa al di fuori del processo.

  • art. 76 c.p.p.

    Richiamato per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, inteso dalla Corte come operante nella sola fase processuale e non estendibile automaticamente alla nomina extraprocessuale del difensore per la querela.

  • artt. 96, 100, 101 c.p.p.

    Richiamati per evidenziare che il legislatore distingue l'imputato, le altre parti private e la persona offesa, rafforzando la distinzione fra persona offesa e parte civile ai fini della legittimazione del difensore.

  • art. 578 c.p.p.

    Richiamato in relazione al potere di cognizione del giudice d'appello quando interviene una causa estintiva (prescrizione): se è presente la parte civile il giudice d'appello deve comunque valutare la possibilità di pronunciare l'assoluzione nel merito; la Corte conferma l'obbligo di valutazione sostanziale delle prove.

  • art. 530, comma 2 c.p.p.

    Riferimento alle possibilità di esito assolutorio in appello nonostante l'intervenuta estinzione del reato; la Corte ne riconosce la rilevanza nell'interpretazione delle Sezioni Unite.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per il criterio civilistico del piu probabile che non; la Corte osserva che, sebbene citato in motivazione dalla Corte d'appello, l'esame probatorio nel concreto si è svolto secondo il parametro penale del ragionevole dubbio.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 12164/2011 (Di Cecca) e Sez. U. n. 36208/28.03.2024 (Calpitano c. Moscuzza), c.d. Tettamanti

    Richiamate per i principi sulla nomina del difensore in eccedenza e sul potere del giudice d'appello di pronunciare l'assoluzione sul merito in presenza di parte civile e di causa estintiva; la Corte utilizza tali precedenti per argomentare sia il primo sia il secondo motivo.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore da parte della persona offesa in sede di querela, effettuata al di fuori del processo, non impedisce che la stessa persona si costituisca parte civile in giudizio con un diverso difensore; non è necessaria la revoca formale del difensore nominato per la querela.
  • La distinzione fra persona offesa (figura sostanziale) e parte civile (figura processuale) è rilevante per valutare la legittimazione al mandato difensivo e l'ambito di applicazione dell'art. 24 disp. att. c.p.p.
  • Quando in appello interviene una causa estintiva (es. prescrizione) e la parte civile è presente, il giudice d'appello ha potere di cognizione piena ex art. 578 c.p.p. e deve valutare la possibilità di pronunciarsi per l'assoluzione sul merito applicando la regola penale del 'oltre ogni ragionevole dubbio'.
  • Un richiamo formale a criteri civilistici della probabilità non esime il giudice dall'assicurare che la motivazione sostanzialmente rispetti la regola del ragionevole dubbio se è in gioco l'accertamento penale dell'elemento soggettivo e dell'esistenza del reato.
  • In contestazioni sulla validità della costituzione di parte civile per nomine multiple, l'onere di censura richiede l'esame concreto delle circostanze: la mera presenza di una precedente nomina extraprocessuale non determina automaticamente l'invalidità della costituzione processuale successiva.
  • In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado.

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