Cassazione Penale, Sentenza n. 1741/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione di un'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva nullità per violazione di legge processuale (mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza) e violazione del diritto di difesa, poiché il Tribunale avrebbe deciso tenendo conto di un ordine di esecuzione notificato soltanto dopo l'udienza del 24/04/2024; inoltre contestava che l'ordinanza non avesse revocato la sospensione disposta con successivo provvedimento di cumulo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente alle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto che non si sia verificata una violazione del contraddittorio: l'avviso di fissazione dell'udienza deve indicare l'oggetto in forma succinta senza necessità di specificare il titolo esecutivo di riferimento; il Tribunale può rapportare la decisione al titolo esecutivo vigente alla data della decisione (principio della perpetuatio jurisdictionis). Inoltre, l'omissione di revoca della sospensione contenuta nel provvedimento di cumulo non costituisce vizio nell'ambito della decisione sulle misure alternative, il cui oggetto è l'ammissione alle misure e non il provvedimento di cumulo del PM.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il titolo esecutivo che rileva è quello vigente alla data della decisione; il Tribunale di sorveglianza può tenerne conto anche se sopravvenuto rispetto alla richiesta iniziale.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale parametro per rilevare violazioni di legge processuale. La Corte ha ritenuto che non sussista alcuna violazione formale della normativa processuale idonea a fondare il motivo di cassazione invocato, in assenza di specifico pregiudizio concreto nel diritto di difesa.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 6401 del 30/10/2007, Murano e Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano)
Confermano che, nel procedimento di sorveglianza, l'avviso di fissazione dell'udienza è sufficiente se indica l'oggetto anche in forma succinta e che la competenza del tribunale si conserva (perpetuatio jurisdictionis) rispetto a sopravvenute modifiche dello stato esecutivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza l'avviso di fissazione dell'udienza deve indicare l'oggetto in maniera anche sintetica; non è necessario che contenga l'elencazione dettagliata dei titoli esecutivi a cui la decisione potrà essere riferita.
- Il tribunale di sorveglianza, una volta costituita la competenza con riferimento alla richiesta di misura alternativa, può decidere anche in relazione a titoli esecutivi sopravvenuti alla domanda iniziale (principio della perpetuatio jurisdictionis), salvo che il difensore dimostri un concreto e specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- La mancata revoca di una sospensione disposta con un provvedimento di cumulo non incide automaticamente sulla valutazione di ammissibilità delle misure alternative, la cui decisione riguarda l'ammissione alle misure e non la validità formale del provvedimento di cumulo del pubblico ministero.
- Per impugnare efficacemente una decisione basata su un titolo esecutivo notificato dopo l'udienza è necessario indicare profili concreti e specifici di pregiudizio al diritto di difesa (es. impossibilità di esercitare specifiche prove o di controreplicare su elementi decisivi), non la sola circostanza cronologica della notifica.
- La facoltà dell'imputato di chiedere audizione personale deve essere esercitata nei termini e con le modalità utili già in vista dell'udienza; la mancata richiesta preventiva può ridurre la rilevanza di contestazioni successive sulla mancata audizione.
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