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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1738/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per guida senza patente (capi A e C, artt. pertinenti al D.Lgs. n.159/2011) con tre censure principali: 1) omissione di considerare lo status di collaboratore di giustizia e l'applicabilità della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., allegando certificato della DDA di Messina attestante un piano provvisorio di protezione e benefici ex D.M. 161/2004; 2) applicazione della recidiva infraquinquennale per reati contravvenzionali, nonostante la legge 5 dicembre 2005, n. 251 abbia escluso la recidiva per le contravvenzioni; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., con la difesa che sostiene che la valutazione della tenuità deve riferirsi al fatto specifico e non essere preclusa dai precedenti.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i motivi relativi allo status di collaboratore e alla causa di non punibilità ex art. 131-bis, ritenendo che: a) la circostanza attenuante speciale dell'art. 416-bis.1 terzo comma si applica solo per delitti collegati alla fattispecie di associazione mafiosa o per reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui a 416-bis, situazione non dimostrata; b) l'esclusione della tenuità è decisione di merito motivata con riferimento alla reiterazione e alla personalità dell'imputato. Ha invece accolto il secondo motivo: l'applicazione della recidiva alle contravvenzioni è illegittima in base alla legge n.251/2005. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza riferita alla recidiva e ha eliminato tale aggravante, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per la determinazione del trattamento sanzionatorio residuo, con divieto di aggravamento ai sensi dell'art. 597 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    La circostanza attenuante speciale prevista si applica solo ai delitti previsti dall'art. 416-bis o a reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose; non si applica automaticamente per il solo status di collaboratore di giustizia se i reati contestati non rientrano in tale ambito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta sul fatto specifico; può essere esclusa con giudizio di fatto se emergono reiterazione, gravità o personalità del reo che ne precludono l'applicazione.

  • Legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Ha modificato la disciplina della recidiva eliminando l'applicazione della recidiva alle contravvenzioni: pertanto l'aggravante per recidiva non può essere applicata ai reati contravvenzionali commessi dal ricorrente.

  • art. 73, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata nella contestazione (reati A e C) relativa alle condotte oggetto del processo; la pronuncia di merito confermata si riferiva ai reati commessi nelle date indicate.

  • D.M. 161/2004, art. 8 commi 7,8,9,11,12

    I benefici amministrativi e misure di protezione previsti dal decreto possono essere riconosciuti al collaboratore di giustizia, ma l'esistenza di tali benefici non equivale automaticamente all'applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1 quando le fattispecie concrete non rientrano nell'ambito applicativo della norma penale richiamata.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Divieto di infliggere una pena più grave rispetto a quella precedente in sede di rinvio: la Corte di rinvio deve ricalcolare la pena entro i limiti imposti e senza aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla statuizione annullata.

Massime di principio

  • Lo status di "collaboratore di giustizia" va documentalmente provato e l'attenuante speciale prevista da norme collegate all'art. 416-bis si applica soltanto ai reati riconducibili alla fattispecie mafiosa o commessi avvalendosi delle relative condizioni; non è un'automatismo estendibile a qualsiasi reato.
  • Dopo la legge n.251/2005 la recidiva non è applicabile alle contravvenzioni: se un giudice ha aumentato la pena per recidiva su una contravvenzione, la decisione è illegittima e può essere annullata anche d'ufficio in sede di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede valutazione fattuale mirata al singolo fatto; reiterazione e storia criminale possono legittimamente escluderne l'applicazione.
  • Il giudice d'appello e la Corte di legittimità devono rilevare d'ufficio l'illegittimità di una pena (es. applicazione indebita della recidiva) anche in assenza di specifica censura, e la Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza contenente l'illegale aumento della pena.
  • In situazione analoga, il difensore deve depositare prove documentali chiare (certificati delle procure, provvedimenti di protezione) e motivare il rapporto tra tali provvedimenti amministrativi e l'applicabilità di attenuanti penali; tuttavia l'effetto di tali provvedimenti dipende dal collegamento normativo e fattuale con l'ipotesi aggravante o attenuante invocata.

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