Cassazione Penale, Sentenza n. 1738/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per guida senza patente (capi A e C, artt. pertinenti al D.Lgs. n.159/2011) con tre censure principali: 1) omissione di considerare lo status di collaboratore di giustizia e l'applicabilità della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., allegando certificato della DDA di Messina attestante un piano provvisorio di protezione e benefici ex D.M. 161/2004; 2) applicazione della recidiva infraquinquennale per reati contravvenzionali, nonostante la legge 5 dicembre 2005, n. 251 abbia escluso la recidiva per le contravvenzioni; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., con la difesa che sostiene che la valutazione della tenuità deve riferirsi al fatto specifico e non essere preclusa dai precedenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i motivi relativi allo status di collaboratore e alla causa di non punibilità ex art. 131-bis, ritenendo che: a) la circostanza attenuante speciale dell'art. 416-bis.1 terzo comma si applica solo per delitti collegati alla fattispecie di associazione mafiosa o per reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui a 416-bis, situazione non dimostrata; b) l'esclusione della tenuità è decisione di merito motivata con riferimento alla reiterazione e alla personalità dell'imputato. Ha invece accolto il secondo motivo: l'applicazione della recidiva alle contravvenzioni è illegittima in base alla legge n.251/2005. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza riferita alla recidiva e ha eliminato tale aggravante, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per la determinazione del trattamento sanzionatorio residuo, con divieto di aggravamento ai sensi dell'art. 597 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.
La circostanza attenuante speciale prevista si applica solo ai delitti previsti dall'art. 416-bis o a reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose; non si applica automaticamente per il solo status di collaboratore di giustizia se i reati contestati non rientrano in tale ambito.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta sul fatto specifico; può essere esclusa con giudizio di fatto se emergono reiterazione, gravità o personalità del reo che ne precludono l'applicazione.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Ha modificato la disciplina della recidiva eliminando l'applicazione della recidiva alle contravvenzioni: pertanto l'aggravante per recidiva non può essere applicata ai reati contravvenzionali commessi dal ricorrente.
art. 73, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata nella contestazione (reati A e C) relativa alle condotte oggetto del processo; la pronuncia di merito confermata si riferiva ai reati commessi nelle date indicate.
D.M. 161/2004, art. 8 commi 7,8,9,11,12
I benefici amministrativi e misure di protezione previsti dal decreto possono essere riconosciuti al collaboratore di giustizia, ma l'esistenza di tali benefici non equivale automaticamente all'applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1 quando le fattispecie concrete non rientrano nell'ambito applicativo della norma penale richiamata.
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di infliggere una pena più grave rispetto a quella precedente in sede di rinvio: la Corte di rinvio deve ricalcolare la pena entro i limiti imposti e senza aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla statuizione annullata.
Massime di principio
- Lo status di "collaboratore di giustizia" va documentalmente provato e l'attenuante speciale prevista da norme collegate all'art. 416-bis si applica soltanto ai reati riconducibili alla fattispecie mafiosa o commessi avvalendosi delle relative condizioni; non è un'automatismo estendibile a qualsiasi reato.
- Dopo la legge n.251/2005 la recidiva non è applicabile alle contravvenzioni: se un giudice ha aumentato la pena per recidiva su una contravvenzione, la decisione è illegittima e può essere annullata anche d'ufficio in sede di legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede valutazione fattuale mirata al singolo fatto; reiterazione e storia criminale possono legittimamente escluderne l'applicazione.
- Il giudice d'appello e la Corte di legittimità devono rilevare d'ufficio l'illegittimità di una pena (es. applicazione indebita della recidiva) anche in assenza di specifica censura, e la Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza contenente l'illegale aumento della pena.
- In situazione analoga, il difensore deve depositare prove documentali chiare (certificati delle procure, provvedimenti di protezione) e motivare il rapporto tra tali provvedimenti amministrativi e l'applicabilità di attenuanti penali; tuttavia l'effetto di tali provvedimenti dipende dal collegamento normativo e fattuale con l'ipotesi aggravante o attenuante invocata.
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