Cassazione Penale, Sentenza n. 1743/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del 09/07/2024 che aveva rigettato il reclamo contro l'ordinanza del 20/11/2023; unico motivo articolato: erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen., manifesta illogicità e apparente carenza della motivazione in relazione alla ritenuta mancata adesione all'opera di rieducazione e alla presunta omissione di considerare le sentenze di assoluzione prodotte dalla difesa. Il ricorrente sosteneva il principio della "valutazione frazionata", sostenendo che dovesse essere considerata solo la partecipazione nel semestre di riferimento (e non l'effetto concreto di reinserimento) e lamentava che le numerose denunce successive fossero state indebitamente estese a pregiudicare il periodo contestato. In fatto: l'ordinanza aveva accolto la liberazione anticipata per il periodo 5/8/2021-5/8/2023, ma aveva rigettato la domanda relativa al periodo 7/3/2013-7/9/2016 ritenendo significative per il giudizio numerose denunce e segnalazioni tra il 2015 e il 2021 (arresto per evasione del 19/11/2015, 10 segnalazioni 2015-2016, 21 segnalazioni 2017-2021, episodi di oltraggio e minaccia nel 2018-2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo i principi consolidati: per la concessione della liberazione anticipata è richiesta la "partecipazione" all'opera rieducativa (non la dimostrazione piena di ravvedimento), il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti anche se non ancora definiti penalmente, purché ne valuti la pertinenza rispetto all'opera di rieducazione; nel caso di specie il Tribunale ha motivato adeguatamente come le condotte successive fossero indicative della mancata partecipazione. Le sentenze di assoluzione sono state considerate dal Tribunale ma ritenute parziali rispetto al complesso delle denunce. Per questi motivi la Cassazione ha respinto il ricorso come inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha ordinato il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata invocata dal ricorrente; la Corte ricorda tuttavia che la giurisprudenza interpreta l'istituto come esigente la sola "partecipazione" all'opera di rieducazione, non il raggiungimento pieno del ravvedimento o del reinserimento sociale
C. Cost. n. 352 del 1991
Richiamata per affermare che la finalità della liberazione anticipata è favorire il reinserimento sociale del condannato che abbia offerto prova di partecipazione all'opera rieducativa
C. Cost. n. 276 del 1990
Richiamata per distinguere i requisiti richiesti per misure extramurarie più incisive (che richiedono ravvedimento probabile o sicuro) rispetto alla sola partecipazione richiesta per la liberazione anticipata
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 (De Bello) e giurisprudenza di Cassazione consolidata
La giurisprudenza citata conferma che il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti anche se non definiti penalmente, purché valuti la pertinenza dei fatti rispetto all'opera di rieducazione e motivi la decisione
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo che la parte non abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per la liberazione anticipata la norma richiede la "partecipazione" all'opera di rieducazione: non è necessario dimostrare completo ravvedimento o pieno reinserimento sociale
- Il Tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione fatti non ancora definiti penalmente (denunce, segnalazioni, pendenze), purché valuti la loro pertinenza rispetto all'opera di rieducazione e dia adeguata motivazione
- Il principio della "valutazione frazionata" impone attenzione al comportamento nel semestre di riferimento, ma comportamenti successivi possono influire sul giudizio se indicativi della mancata partecipazione alla rieducazione
- Le sentenze di assoluzione prodotte dalla difesa devono essere valutate dal giudice di merito: tuttavia non sono automaticamente decisive se riguardano solo parti delle condotte contestate o non incidono sul quadro complessivo
- In Cassazione non è sufficiente riproporre questioni di fatto già decise dal merito: il ricorso deve segnalare vizi specifici di diritto o di motivazione per non essere dichiarato inammissibile
- Se il ricorrente propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda, salvo mancanza di colpa nella proposizione del ricorso
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