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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1749/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rizzi era stato condannato dalla Corte d'appello di Bari per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, per indebite compensazioni di IVA relative al 2012 per euro 55.479,00. Ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa acquisizione e valutazione dei modelli F24 e carenza di prova dell'inesistenza dei crediti compensati; 2) mancato riconoscimento della prescrizione del reato; 3) errato riconoscimento della recidiva (con contestazioni sulle precedenti condanne e sulle relative estinzioni/effetti); 4) diniego della conversione della pena detentiva in pecuniaria senza corretta motivazione rispetto ai criteri dell'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo (prescrizione) fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Il terzo motivo (recidiva) è stato dichiarato inammissibile per genericità e, in ogni caso, manifestamente infondato dopo verifica del casellario: la recidiva specifica infraquinquennale era correttamente applicata avendo una precedente condanna divenuta esecutiva il 25/11/2012. La prescrizione, calcolata con termine ordinario di 6 anni maggiorato dei due terzi per la recidiva (quindi 10 anni) e considerando 54 giorni di sospensione per astensione del difensore, è risultata scaduta il 24/02/2023, anteriormente alla pronuncia della Corte d'appello del 07/07/2023; conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Norma che sanziona l'utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti o non spettanti; è il capo di imputazione a carico dell'imputato.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Limita l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione e, con riferimento alla recidiva, serve per calcolare la maggiorazione del tempo necessario a prescrivere (qui applicata per determinare l'aumento a due terzi).

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen.

    Disposizioni sulla recidiva e sulla recidiva specifica infraquinquennale; la Corte ha interpretato che il dies a quo per il computo del quinquennio è la data in cui la precedente condanna è divenuta definitiva/esecutiva.

  • art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente (inosservanza di norme e omessa motivazione); la Corte ha esaminato ammissibilità e fondatezza dei motivi secondo tali lettere.

  • art. 460, quinto comma, cod. proc. pen.

    art. 460, quinto comma, cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione della pena e degli effetti penali per esito positivo della prova; la Corte ha rilevato che tale estinzione era intervenuta solo per una delle precedenti condanne e non per tutte.

  • art. 174 cod. pen.

    Stabilisce che l'indulto e la grazia, salvo diversa disposizione, non estinguono gli effetti penali della condanna; perciò un indulto può non impedire di considerare la condanna ai fini della recidiva.

  • art. 58 L. n. 689/1981 e art. 133 cod. pen.

    art. 58 L. n. 689/1981; art. 133 cod. pen.

    Norme richiamate rispetto alla conversione della pena e ai criteri per la commisurazione/convertibilità; la Corte ha ritenuto insufficiente la doglianza relativa al diniego di conversione basata soltanto sulla lieve entità della pena senza considerare i precedenti.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma relativa all'omesso versamento IVA; utilizzata nel riesame delle precedenti condanne del ricorrente ai fini della valutazione della recidiva.

  • art. 7 L. n. 386/1990 e art. 32 d.lgs. 30/12/1999 n. 507

    art. 7 L. n. 386/1990; art. 32 d.lgs. 30/12/1999 n. 507

    Richiamate nella discussione sull'eventuale abolitio criminis per violazioni legate all'emissione di assegni; la Corte ha ritenuto che non sia intervenuta una depenalizzazione che valga a eliminare la precedente condanna.

Massime di principio

  • Quando la contestazione del tempo di consumazione del reato è generica, per il principio del favor rei il dies commissi delicti va fissato nella data più favorevole all'imputato; questo può incidere decisivamente sul decorso della prescrizione.
  • La prescrizione va valutata d'ufficio dal giudice e il suo maturare può comportare l'annullamento della sentenza senza rinvio quando il reato si sia estinto prima della pronuncia impugnata.
  • Per la recidiva specifica infraquinquennale il dies a quo per il computo del quinquennio è la data in cui la precedente condanna è divenuta definitiva/esecutiva, non la data del fatto precedente.
  • L'effetto degli atti interruttivi e la maggiorazione del termine prescrizionale seguono le previsioni dell'art. 161 cod. pen.; la recidiva può aumentare considerevolmente il tempo necessario a prescrivere (es. aumento a due terzi).
  • L'indulto o la grazia non estinguono automaticamente gli effetti penali salvo diversa disposizione: tali provvedimenti possono quindi non impedire il computo della condanna ai fini della recidiva.
  • Le censure difensive generiche e non documentate (es. sulla natura o sull'estinzione di precedenti penali) sono inammissibili: occorre allegare e documentare il casellario e le vicende estintive per consentire il controllo giudiziario.
  • La mancata produzione di documenti probatori specifici (es. modelli F24) può essere censurata, ma il processo penale è autonomo rispetto a quello tributario e il giudice valuta le prove complessive; le critiche processuali devono essere ben argomentate e dimostrate.

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