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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1744/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva riconosciuto in sede esecutiva il vincolo della continuazione tra plurimi reati per i quali il ricorrente era stato condannato. Il motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nel calcolo della riduzione di pena conseguente al riconoscimento della continuazione, sostenendo l'incompatibilità tra la continuazione e l'aggravante della recidiva applicata in sede di cognizione e affermando che, riconosciuta la continuazione, non potrebbe tenersi conto della recidiva già ritenuta nella sentenza di merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura: la recidiva era stata accertata con sentenza passata in giudicato in sede di cognizione e pertanto poteva essere assunta come parametro per la determinazione della pena base in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza prevalente secondo cui non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, atteso che la continuazione è una fictio iuris volta al temperamento del trattamento sanzionatorio e non un'automatica unificazione ontologica dei delitti. Conseguentemente il calcolo della pena (pena base pari a 13 anni e 3 mesi al netto della riduzione per il rito abbreviato) è stato ritenuto corretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416bis cod. pen.

    Norma relativa all'associazione mafiosa: è il reato per il quale la Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente e ha applicato l'aggravante della recidiva in sede di cognizione

  • art. 629 cod. pen.

    Reato indicato tra quelli per i quali sono state pronunciate condanne; nella decisione assume rilievo come fatto oggetto di valutazione ai fini della continuazione

  • art. 99 cod. pen.

    comma quarto, seconda ipotesi

    Norma sulla recidiva: l'aggravante è stata ritenuta sussistente e definitivamente accertata nella sentenza di cognizione, e perciò è stata tenuta in conto nella determinazione della pena in sede esecutiva

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il giudice dell'esecuzione a rideterminare la pena in presenza di nuove circostanze come il riconoscimento della continuazione; è stata applicata per rideterminare la pena prendendo come parametro la sentenza di cognizione

Massime di principio

  • Se la recidiva è stata accertata con sentenza definitiva in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione può tenerne conto nel rideterminare la pena anche quando riconosce la continuazione in sede esecutiva
  • La continuazione e la recidiva, secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, non sono concetti automaticamente incompatibili: la continuazione è una 'fictio iuris' per la determinazione del trattamento sanzionatorio e non annulla di per sé la rilevanza della recidiva
  • Quando si impugna in sede di legittimità una decisione esecutiva che ha valorizzato la recidiva, verificare innanzitutto la presenza di una statuizione definitiva sulla recidiva in sede di cognizione: l'assenza di tale statuizione può aprire spazi di censura diversi
  • Nella valutazione pratica, prima di contestare la compresenza dei due istituti bisogna chiarire se l'aggravante della recidiva riguarda il reato ritenuto 'base' e se quella statuizione è passata in giudicato; in tali casi la contestazione circa incompatibilità è difficilmente accoglibile
  • In sede esecutiva il calcolo della pena deve partire da un parametro oggettivo (sentenza di cognizione) e il controllo riguarda la correttezza del computo e la legittimità dell'utilizzo degli elementi definitivi

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