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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17483/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per infedele dichiarazione IVA 2006 nei confronti di una società appaltatrice, contestando la detrazione di IVA esposta in dichiarazione senza le variazioni in diminuzione conseguenti a una nota di credito emessa dal fornitore/appaltatore dopo lo scioglimento consensuale del contratto di appalto per l’impossibilità di completare l’opera nei tempi richiesti per ottenere un finanziamento pubblico. La società aveva impugnato l’atto; la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva riformato limitatamente alla ripresa relativa alla nota di credito, ritenendo che la nota fosse stata emessa tardivamente e che, pur registrata, non dovesse essere contabilizzata, con conseguente infondatezza della ripresa. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la nota di credito fosse indebita perché relativa a un’operazione non effettivamente realizzata e che il limite annuale non operasse quando il mancato pagamento dipenda da fatti riconducibili alla mancata esecuzione della prestazione; (2) violazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse attribuito efficacia vincolante a una sentenza penale di assoluzione dell’amministratore della società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della CTR, che non aveva escluso la realizzazione dell’operazione ma aveva applicato l’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 in relazione a un evento sopravvenuto e, soprattutto, aveva accertato che la risoluzione del rapporto derivava da un sopravvenuto accordo tra le parti; inoltre la doglianza era priva di specificità, non essendo indicato se e quando la questione fosse stata dedotta né gli atti da cui risultasse il diverso fatto allegato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il riferimento alla sentenza penale costituiva una mera argomentazione non autonoma e che, in ogni caso, la CTR non aveva attribuito efficacia vincolante al giudicato penale, ma lo aveva considerato solo in via rafforzativa rispetto alle autonome risultanze degli atti e alla disciplina tributaria applicabile. La Corte ha quindi confermato la decisione favorevole alla società resistente e ha condannato l’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972

    secondo comma; terzo comma; nota di variazione in diminuzione

    Le note di variazione in diminuzione sono ammesse, nel testo ratione temporis, in presenza delle cause previste dal secondo comma e senza limiti temporali; il terzo comma esclude invece l’efficacia della variazione quando l’evento che la giustifica dipenda da un sopravvenuto accordo tra le parti, e in tal caso opera il limite dell’anno dalla data dell’operazione imponibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale non è automaticamente vincolante nel giudizio tributario; la sua eventuale rilevanza deve essere valutata nei limiti consentiti dall’ordinamento.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sul libero convincimento del giudice non è fondata se il giudice di merito ha utilizzato la prova penale solo come elemento ulteriore e non come vincolo decisorio.

Massime di principio

  • In tema di IVA, la nota di variazione in diminuzione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 è utilizzabile secondo un regime differenziato: senza limiti temporali nei casi tipizzati dal secondo comma; entro il termine annuale quando la variazione derivi da un sopravvenuto accordo tra le parti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti non adottata dal giudice di merito.
  • La censura è inammissibile anche quando difetti di specificità e localizzazione, se non indica in quale sede la questione sarebbe stata dedotta e non riproduce gli atti processuali rilevanti.
  • La sentenza penale di assoluzione non ha, di per sé, efficacia vincolante nel giudizio tributario; il giudice può al più valorizzarla come elemento di supporto, purché fondi la decisione su autonome valutazioni di merito e sulla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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