Cassazione Penale, Ordinanza n. 13858/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva, contestando in sostanza la mancata prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata e specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha osservato che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo se sorretto da arbitrio, illogicità manifesta o motivazione carente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato l'equivalenza valorizzando la gravità della condotta e la non meritevolezza dell'imputato di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Inoltre, la recidiva reiterata e specifica impedisce, ai sensi dell'art. 69, comma 4, c.p., il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di minore gravità, oggetto della condanna confermata in appello
prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica
disciplina la recidiva reiterata, richiamata quale causa ostativa al giudizio di prevalenza delle attenuanti
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo ragioni di esonero
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è riservato al merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione non sia arbitraria o manifestamente illogica e consenta di comprendere le ragioni della scelta compiuta.
- La motivazione che, nel bilanciamento, si limiti a ritenere l'equivalenza delle circostanze in funzione dell'adeguatezza della pena concreta è sufficiente a sorreggere la decisione, se ancorata agli elementi fattuali del caso.
- La recidiva reiterata e specifica impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in applicazione del divieto posto dall'art. 69, comma 4, c.p.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è reputata manifestamente infondata, poiché la disciplina derogatoria non appare irragionevole o arbitraria rispetto alla funzione contenuta dell'attenuante generica.
Come è indicizzato
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