Cassazione Civile, Ordinanza n. 32558/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva svolto attività difensiva per una procedura fallimentare in un giudizio promosso contro gli amministratori della società fallita per responsabilità ex art. 146 l.fall., giudizio conclusosi con condanne al pagamento di somme poi in parte effettivamente incassate dalla curatela. Il professionista aveva chiesto la liquidazione dei compensi in misura corrispondente a quella riconosciuta nelle sentenze di merito e di legittimità. Il giudice delegato, su proposta del curatore che aveva addebitato al legale una negligenza nella gestione dell’incarico e un danno per la massa, aveva liquidato il compenso in misura inferiore. Il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., aveva in parte riformato la liquidazione ma aveva anche escluso alcune voci richieste dal difensore, tra cui il rimborso forfettario delle spese generali, le spese vive e la corretta quantificazione delle spese del reclamo. L’avvocato ha proposto ricorso principale affidato a otto motivi, contestando in sintesi: l’ultrapetizione del tribunale che aveva modificato d’ufficio alcuni capi non contestati; la riduzione del compenso in presenza di una liquidazione giudiziale più favorevole; la mancata attribuzione del rimborso forfettario delle spese generali; l’erronea valorizzazione del giudicato sulle spese tra le parti del giudizio principale nei confronti del difensore, che non era parte di quel giudizio; l’omesso esame del maggior importo corrisposto alla procedura a titolo di spese; l’omessa pronuncia sulle spese vive; la liquidazione omnicomprensiva e non analitica dei compensi del reclamo; e la carenza di motivazione sulle spese del procedimento. Il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo in primo luogo che il giudicato sulle spese del giudizio principale valesse a fondare la maggiore pretesa del difensore solo se la procedura avesse effettivamente incassato quelle somme, e deducendo inoltre che la liquidazione dei compensi al difensore andasse distinta da quella delle spese tra le parti del giudizio e che il tribunale avesse correttamente valutato una negligenza professionale nella gestione dell’incarico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, cassando il decreto impugnato con rinvio. In particolare, ha chiarito che la liquidazione del compenso dell’avvocato della curatela è autonoma rispetto alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del giudizio in cui la procedura è stata parte, perché il difensore non è parte di quel giudizio e il suo compenso deriva dal rapporto professionale con il cliente, non dal principio di causalità che governa la condanna alle spese. Il giudicato sulla sentenza che ha liquidato le spese del giudizio principale non rende quindi irretrattabile nei confronti del difensore l’importo ivi indicato; tuttavia, se la curatela abbia effettivamente incassato dalla controparte una somma maggiore rispetto a quella liquidata dal giudice delegato, il difensore può far valere nel reclamo l’eventuale ingiustificato arricchimento della massa per ottenere il "delta", anche con effetti sospensivamente condizionati all’effettiva acquisizione all’attivo. La Corte ha inoltre ritenuto fondati i motivi relativi al rimborso forfettario delle spese generali, che spetta automaticamente e non può essere escluso d’ufficio in assenza di contestazione; all’omessa pronuncia sulle spese vive; e all’erronea e incompleta liquidazione delle spese del reclamo, perché il tribunale non aveva indicato le singole fasi né lo scaglione applicato. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo incidentale sulla pretesa negligenza professionale del difensore, perché implicava un riesame del merito e delle risultanze istruttorie non consentito in cassazione.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita, nell'ambito della quale il difensore aveva prestato assistenza alla curatela.
la liquidazione del compenso al difensore della curatela da parte del giudice delegato è un provvedimento giurisdizionale autonomo rispetto alla pronuncia sulle spese del giudizio principale.
il reclamo avverso il decreto di liquidazione è la sede per contestare la determinazione del compenso e per far valere, se del caso, l'ingiustificato arricchimento della massa.
richiamato come disciplina dell'accertamento dei crediti derivanti dalle liquidazioni di compensi nel procedimento di reclamo.
art. 13, comma 10, L. n. 247 del 2012
il rimborso forfettario delle spese generali è dovuto automaticamente al difensore come componente delle spese giudiziali.
conferma la debenza automatica del rimborso forfettario delle spese generali.
il giudicato sulle spese processuali non è opponibile al difensore come se questi fosse parte del giudizio, ma può rilevare solo nei limiti del valore della causa e dell'eventuale arricchimento della massa.
richiamato nel ricorso incidentale per distinguere il titolo del compenso professionale dal titolo della condanna alle spese tra le parti.
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro di liquidazione del compenso professionale nel rapporto cliente-avvocato.
utilizzato dalla Corte per affermare che la liquidazione dei compensi segue i parametri professionali e non il principio di causalità proprio delle spese di lite.
richiamato dalla Corte per individuare il parametro del valore della causa ai fini della liquidazione nei giudizi definiti sotto il vigore del vecchio sistema tariffario.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di liquidazione dei compensi professionali e distinzione tra rapporti diversi.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere una pretesa negligenza del difensore nella prestazione professionale.
richiamato nel ricorso incidentale quale norma sulla responsabilità del professionista per problemi di speciale difficoltà.
richiamato nel ricorso incidentale per l'eccezione di inadempimento del cliente/curatela nei confronti del professionista.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha risolto la questione nei limiti del controllo di legittimità.
richiamato per l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese vive.
richiamato per censurare la liquidazione omnicomprensiva e non analitica dei compensi professionali.
richiamato per difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese della procedura di reclamo.
la Corte ha corretto la motivazione del tribunale e rigettato il ricorso incidentale nei limiti in cui era necessario uniformare la motivazione al principio di diritto enunciato.
Massime di principio
- La liquidazione del compenso del difensore della procedura fallimentare è autonoma rispetto alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza resa nel giudizio in cui la curatela è parte: il difensore non è parte di quel giudizio e quindi il giudicato sulle spese non gli è direttamente opponibile.
- Nel rapporto tra cliente e avvocato il compenso va determinato secondo il titolo professionale e i parametri applicabili ratione temporis; nel rapporto tra parte vittoriosa e soccombente opera invece il principio di causalità che governa le spese di lite.
- Se la procedura abbia effettivamente acquisito somme maggiori a titolo di spese rispetto a quelle liquidate al difensore, quest'ultimo può far valere nel reclamo l'eventuale ingiustificato arricchimento della massa per ottenere il differenziale, anche con efficacia condizionata all'effettivo incasso.
- Il giudicato sulla sentenza che liquida le spese del giudizio principale può incidere solo sulla definitività del parametro di riferimento, cioè sul valore della causa e sul pregio dell'attività svolta, non sulla automatica trasposizione della somma riconosciuta tra le parti nel rapporto professionale.
- Il rimborso forfettario delle spese generali è una componente legale del compenso professionale e spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di espressa domanda o di specifica liquidazione nel dispositivo.
- Il giudice che liquida i compensi professionali deve indicare con chiarezza fasi, scaglioni e criteri adottati; la liquidazione omnicomprensiva e priva di motivazione specifica è censurabile in cassazione.
- Le doglianze che richiedono un nuovo esame delle risultanze istruttorie o una rivalutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- Nelle controversie sul compenso dell'avvocato della procedura, l'eventuale contestazione di negligenza professionale deve essere sorretta da una verifica consentita nel merito; in cassazione non può essere riesaminata come mero dissenso sulle prove.
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