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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18394/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni statali deducendo di essersi iscritti a scuole di specializzazione in medicina senza ricevere alcuna remunerazione durante il periodo formativo. Sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi e che l'Italia vi avesse dato attuazione solo tardivamente e in modo parziale con la l. n. 257/1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da ritardata trasposizione. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, individuando il termine iniziale della prescrizione nel 27 ottobre 1999. In Cassazione i ricorrenti censuravano proprio la decisione sulla prescrizione, contestando la decorrenza individuata dalla corte territoriale e chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la questione era già coperta da un orientamento consolidato e dalle Sezioni Unite: il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, art. 11. Ha inoltre ritenuto manifestamente irrilevante l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha accolto la domanda delle amministrazioni resistenti ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannando i ricorrenti per lite temeraria al pagamento di euro 3.300. Ha inoltre posto a loro carico le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    manifestamente inammissibile

    il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte già consolidato e applicato dal giudice di merito.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    condanna ... al pagamento ... della somma di euro 3.300 ex art. 96 c.p.c.

    la proposizione del ricorso in presenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco e consolidato, e nonostante precedenti soccombenze del difensore in casi analoghi, integra colpa grave o mala fede e giustifica la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 1226 c.c.

    il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c.

    la quantificazione della somma dovuta ex art. 96 c.p.c. è stata effettuata in via equitativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem motivazioni già rese in precedenti decisioni identiche.

  • art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/2014

    previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14

    ai fini della liquidazione delle spese, il compenso base è aumentato in relazione al numero dei soccombenti oltre il primo.

  • d.m. 147/2022

    si applicano i parametri aggiornati dal decreto entrato in vigore prima del deposito del controricorso.

  • art. 7 d.m. 147/2022

    ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto

    il decreto si applica dalla sua entrata in vigore, rilevante per la liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    data di entrata in vigore (27 ottobre 1999)

    ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo a favore di chi era già destinatario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ed è il dies a quo della prescrizione del risarcimento.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    costituisce la tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari

    imponevano agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee si prescrive nel termine ordinario decennale, con decorrenza fissata dalla data individuata dalla giurisprudenza consolidata come momento di stabilizzazione del quadro normativo nazionale rilevante.
  • Quando una censura di ricorso si pone in diretto contrasto con un orientamento consolidato delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante se la questione proposta è già stata ripetutamente risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e non emerge un effettivo dubbio interpretativo rilevante per la decisione.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente contrario a un indirizzo giurisprudenziale consolidato può integrare colpa grave ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., soprattutto se la parte o il suo difensore siano già risultati soccombenti in precedenti controversie analoghe.
  • La liquidazione delle spese e della responsabilità aggravata può essere effettuata in via equitativa e tenendo conto dei parametri forensi vigenti al momento rilevante, oltre che del numero delle parti soccombenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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