Cassazione Civile, Ordinanza n. 18394/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni statali deducendo di essersi iscritti a scuole di specializzazione in medicina senza ricevere alcuna remunerazione durante il periodo formativo. Sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi e che l'Italia vi avesse dato attuazione solo tardivamente e in modo parziale con la l. n. 257/1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da ritardata trasposizione. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, individuando il termine iniziale della prescrizione nel 27 ottobre 1999. In Cassazione i ricorrenti censuravano proprio la decisione sulla prescrizione, contestando la decorrenza individuata dalla corte territoriale e chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la questione era già coperta da un orientamento consolidato e dalle Sezioni Unite: il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, art. 11. Ha inoltre ritenuto manifestamente irrilevante l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha accolto la domanda delle amministrazioni resistenti ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannando i ricorrenti per lite temeraria al pagamento di euro 3.300. Ha inoltre posto a loro carico le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
manifestamente inammissibile
il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte già consolidato e applicato dal giudice di merito.
condanna ... al pagamento ... della somma di euro 3.300 ex art. 96 c.p.c.
la proposizione del ricorso in presenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco e consolidato, e nonostante precedenti soccombenze del difensore in casi analoghi, integra colpa grave o mala fede e giustifica la condanna per responsabilità aggravata.
il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c.
la quantificazione della somma dovuta ex art. 96 c.p.c. è stata effettuata in via equitativa.
si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
la Corte richiama per relationem motivazioni già rese in precedenti decisioni identiche.
art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/2014
previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14
ai fini della liquidazione delle spese, il compenso base è aumentato in relazione al numero dei soccombenti oltre il primo.
si applicano i parametri aggiornati dal decreto entrato in vigore prima del deposito del controricorso.
ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto
il decreto si applica dalla sua entrata in vigore, rilevante per la liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
data di entrata in vigore (27 ottobre 1999)
ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo a favore di chi era già destinatario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ed è il dies a quo della prescrizione del risarcimento.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
costituisce la tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari
imponevano agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee si prescrive nel termine ordinario decennale, con decorrenza fissata dalla data individuata dalla giurisprudenza consolidata come momento di stabilizzazione del quadro normativo nazionale rilevante.
- Quando una censura di ricorso si pone in diretto contrasto con un orientamento consolidato delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante se la questione proposta è già stata ripetutamente risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e non emerge un effettivo dubbio interpretativo rilevante per la decisione.
- La proposizione di un ricorso manifestamente contrario a un indirizzo giurisprudenziale consolidato può integrare colpa grave ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., soprattutto se la parte o il suo difensore siano già risultati soccombenti in precedenti controversie analoghe.
- La liquidazione delle spese e della responsabilità aggravata può essere effettuata in via equitativa e tenendo conto dei parametri forensi vigenti al momento rilevante, oltre che del numero delle parti soccombenti.
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