Cassazione Civile, Ordinanza n. 12573/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro per la mancata registrazione di numerosi contratti negli anni d'imposta 1993-1998, con recupero di maggiori imposte, interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto senza successo in primo e in secondo grado; in un precedente giudizio di cassazione erano stati rigettati alcuni motivi e accolti altri, con rinvio alla CTR. Nel giudizio di rinvio la CTR ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, ritenendo così definita la lite. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e degli artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la definizione agevolata riguardava solo due cartelle di pagamento: una del tutto estranea alla controversia e l'altra riferita a iscrizione a ruolo provvisoria di un terzo delle somme accertate, con la conseguenza che non era stata definita l'intera pretesa tributaria e il giudizio sull'atto impositivo avrebbe dovuto proseguire.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Amministrazione. Ha chiarito che la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione e non le liti tributarie relative agli atti impositivi, salvo che il carico definito copra l'intera pretesa tributaria oggetto del processo. Poiché nel caso concreto la rottamazione aveva riguardato soltanto un carico collegato a iscrizione a ruolo provvisoria e quindi non l'intero importo della pretesa, la CTR non poteva dichiarare estinto il giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, non delle liti tributarie sugli atti impositivi; la cessazione della materia del contendere è configurabile solo se il carico definito copre l'intera pretesa tributaria oggetto di causa.
art. 44 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata nella declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata in relazione all'estinzione del processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione non determina automaticamente l'estinzione del giudizio avente ad oggetto l'atto impositivo presupposto.
- La cessazione della materia del contendere nel processo tributario è configurabile solo quando la definizione agevolata copra integralmente la pretesa tributaria oggetto della controversia.
- Se la rottamazione riguarda soltanto una parte della pretesa, oppure un ruolo collegato a riscossione frazionata/provvisoria, il giudizio sull'avviso di accertamento o di liquidazione deve proseguire per la parte residua.
- Il giudice di merito commette errore di diritto se dichiara l'estinzione del processo in presenza di una definizione agevolata non coincidente con l'intero oggetto della lite.
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