Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23666/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una condanna penale nei confronti di un ex dipendente di banca per condotte fraudolente e infedeli commesse nell’esercizio delle mansioni, con riconoscimento di una provvisionale in favore dell’istituto di credito costituito parte civile. Sulla base di tale titolo la banca aveva promosso esecuzione immobiliare sull’unico immobile del debitore. Parallelamente, la banca aveva agito in sede civile per ottenere la liquidazione del maggior danno effettivamente subito, anche in relazione alle somme che aveva dovuto rimborsare a vari clienti danneggiati. Il dipendente chiedeva l’accertamento dell’inesistenza del diritto risarcitorio della banca, sostenendo che esso fosse prescritto e che l’esecuzione immobiliare fosse illegittima perché fondata su una provvisionale poi assorbita o travolta dalla successiva liquidazione del danno; domandava inoltre il risarcimento del pregiudizio asseritamente causatogli dall’esecuzione. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909 c.c. e degli artt. 651, 652 e 539 c.p.p., lamentando in sintesi: (i) l’erronea considerazione della causa petendi della domanda risarcitoria collegata all’esecuzione, (ii) l’erronea affermazione della persistenza del valore della provvisionale e della legittimità dell’azione esecutiva, (iii) l’erronea qualificazione della provvisionale come statuizione coperta da giudicato, con conseguente insussistenza di un accertamento sul nesso causale tra reati e danni pretesi in sede civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, in parte, il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente considerato la provvisionale come ricompresa e sostituita nel maggiore importo poi liquidato in sede civile, con conseguente legittimità dell’azione esecutiva promossa sulla base del titolo penale; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sulla consulenza tecnica per difetto di specificazione dell’interesse. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la parte del secondo motivo che contestava il rilievo dato dalla Corte territoriale al carattere di giudicato della provvisionale; nel resto ha respinto il motivo, affermando che il giudicato penale copriva anche la statuizione civile sull’an debeatur e che il nesso causale era stato accertato mediante la consulenza contabile disposta nel giudizio di merito. Conseguentemente, è stata confermata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana, nel quadro della domanda risarcitoria proposta in relazione ai danni da condotta illecita e da esecuzione asseritamente illegittima.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile secondo i criteri delle obbligazioni risarcitorie.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato come criterio di risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante conseguenti immediati e diretti all’illecito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato in relazione alla quantificazione del danno e all’eventuale incidenza del concorso del danneggiato, senza specifiche applicazioni ulteriori nel testo.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte afferma che il giudicato penale ha coperto anche la statuizione civile di condanna generica sull’an debeatur, che quindi è idonea a passare in giudicato.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso per sostenere l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile; la Corte nega che le censure del ricorrente possano scalfire l’accertamento già formato.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso per contestare l’efficacia del giudicato penale sui profili civili; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 539 c.p.p.

    La provvisionale è descritta come misura provvisoria e delibativa, destinata a essere assorbita dalla successiva liquidazione integrale del danno, ma idonea a sorreggere l’azione esecutiva nei limiti in cui sia stata riconosciuta.

  • art. 75 c.p.p.

    Richiamato per descrivere il trasferimento dell’azione civile risarcitoria dalla sede civile al processo penale per effetto della costituzione di parte civile.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso, entrambi prospettati come violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una parte civile ottiene in sede penale una provvisionale e, successivamente, il danno viene liquidato in sede civile in misura maggiore, la provvisionale resta assorbita dal titolo successivo ma ciò non rende di per sé illegittima l’esecuzione intrapresa sulla base del primo titolo, se il rapporto tra i due provvedimenti è coerente e univoco.
  • La sentenza penale di condanna, ove copra anche la statuizione civile sull’an debeatur, può formare giudicato sul diritto al risarcimento del danno, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c. dalla formazione del giudicato.
  • La provvisionale ex art. 539 c.p.p. ha natura provvisoria e delibativa: non definisce in modo definitivo il quantum del danno, ma può legittimare l’azione esecutiva nei limiti del suo importo fino alla liquidazione integrale del pregiudizio in sede civile.
  • Nel giudizio civile di danno collegato a fatti già accertati in sede penale, il giudice può valorizzare gli accertamenti e le risultanze istruttorie formatesi nei procedimenti civili promossi dai terzi danneggiati, specie quando la parte contro cui vengono utilizzati non li abbia specificamente contestati.
  • Le censure di legittimità che investono accertamenti istruttori o valutazioni tecniche sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente il proprio interesse concreto a una diversa decisione o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoResponsabilità professionaleConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileBancario e finanziarioLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.