Cassazione Penale, Ordinanza n. 10652/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la qualificazione giuridica della condotta. Con l'unico motivo ha censurato la mancata riqualificazione del fatto da indebito utilizzo di carta di credito a furto semplice, chiedendo così di poter beneficiare della causa di non punibilità per fatti commessi in danno di congiunti. La Corte rileva però che la censura si limita a riprodurre argomenti già svolti in appello e già disattesi, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; per questo la doglianza è ritenuta generica e soltanto apparente, quindi inammissibile.
Norme richiamate
è la fattispecie correttamente ritenuta applicabile al fatto, in tema di indebito utilizzo di carta di credito o di pagamento, anche nel testo derivante dal previgente art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007.
è il reato verso il quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto, al fine di invocare la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio.
la Corte ribadisce che la causa di non punibilità per fatti commessi in danno di congiunti si applica ai soli delitti contro il patrimonio e non è estensibile, in via analogica, al delitto di indebito utilizzo di carta di credito, ritenuto plurioffensivo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso è dichiarato inammissibile perché il motivo non è specifico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, risultando meramente ripetitivo di censure già dedotte in appello.
art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007
norma richiamata come fonte previgente dell'attuale disciplina dell'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, poi confluita nell'art. 493-ter c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare doglianze già proposte in appello senza confrontarsi in modo critico e puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per fatti commessi in danno di congiunti, prevista dall'art. 649 c.p., ha natura eccezionale e non può essere applicata analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
- Il delitto di indebito utilizzo di carta di credito o di pagamento è qualificato come reato plurioffensivo; per tale ragione non si esaurisce nella sola lesione del patrimonio del titolare, ma incide anche su interessi ulteriori, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 649 c.p.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la censura deve contenere una concreta critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è solo apparente e non supera il vaglio di specificità.
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