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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, recependo l'accordo tra le parti, aveva applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione a più reati contro il patrimonio e la persona. Nel ricorso deduceva carenza di motivazione ex art. 606, lett. e, c.p.p., lamentando che il giudice non avesse adeguatamente valutato l'eventuale presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e censurando altresì l'eccessività della pena irrogata. Il ricorso mirava dunque a contestare, in sostanza, la tenuta motivazionale della decisione sul punto della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, nonostante la definizione concordata del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel rito del patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassativamente previste e preclude la deduzione di vizi motivazionali riguardanti la responsabilità penale, l'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e l'entità della pena, poiché con l'accordo sulla pena l'imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il rito comporta una definizione concordata della regiudicanda.

  • art. 606, lett. e, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per denunciare carenza di motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro delle cause di non punibilità/proscioglimento rilevabili anche d'ufficio, ma non deducibile in cassazione nel caso di patteggiamento oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma centrale della decisione: limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle ipotesi tassativamente previste e rende inammissibili le doglianze su vizi motivazionali relativi a responsabilità e pena, oggetto di rinuncia nell'accordo.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • artt. 624-bis, 625 n. 2 e 7 c.p., 81 c.p., 337 c.p., 707 c.p.

    indicati come capi di imputazione oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • legge n. 103 del 2017

    citata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge; sono quindi inammissibili le censure che, pur formalmente qualificate come vizi di motivazione, mirino a rimettere in discussione la responsabilità o l'entità della pena concordata.
  • L'accesso al patteggiamento implica una rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa e impedisce di dedurre in cassazione l'omessa o insufficiente valutazione di circostanze che avrebbero potuto condurre al proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente consentiti dalla norma.
  • La doglianza sull'eccessività della pena è incompatibile con il giudizio fondato su accordo, quando l'impugnazione non rientri tra le limitate ipotesi di ricorso consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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