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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in particolare l'insussistenza dell'elemento soggettivo, cioè della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. In via ulteriore lamentava anche la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo sulla responsabilità una mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e già disattese, quindi non specifico. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla consapevolezza della provenienza illecita del telefono, in assenza di una spiegazione attendibile della sua disponibilità. La censura sulla prescrizione è stata giudicata manifestamente infondata perché, in materia di ricettazione, la fattispecie di fatto di speciale tenuità è una circostanza attenuante e non incide sul termine prescrizionale, che va calcolato sul massimo edittale dell'ipotesi base.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Ai fini della prescrizione, nel reato di ricettazione il fatto di speciale tenuità non si considera come autonoma figura di reato, ma come circostanza attenuante; il termine prescrizionale va dunque calcolato sul limite edittale massimo dell'ipotesi base.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza un'autonoma critica argomentata, le doglianze già proposte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta dall'assenza di una spiegazione attendibile della disponibilità del bene stesso, quando manchino elementi probatori idonei a ricondurre il possesso a una lecita provenienza o a un diverso fatto non illecito.
  • Nel reato di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante; perciò non assume rilievo nel calcolo della prescrizione, che resta ancorato alla pena massima prevista per l'ipotesi base.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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