Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato per rapina aggravata e per un reato in materia di documenti di pagamento/strumenti di pagamento, nei cui confronti il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha preso atto dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 311 c.p., resa applicabile alla rapina dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Tuttavia ha ritenuto che tale attenuante non potesse incidere sulla pena perché, nel giudizio di bilanciamento già compiuto in cognizione, le attenuanti generiche erano state considerate solo equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, comma 4, c.p. impediva qualsiasi diverso esito. Il ricorso deduce un'unica censura: la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui vieta che l'attenuante dell'art. 311 c.p. prevalga sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. Si sostiene che la disciplina, già colpita in più occasioni da pronunce additive della Corte costituzionale, impedisce di adeguare la pena alla concreta lieve gravità del fatto e contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost., oltre che con il principio di proporzionalità e individualizzazione della pena. La Procura generale ha chiesto il rigetto, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di mantenere il divieto di prevalenza anche rispetto alle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui sollecitava la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 69, comma 4, c.p. Ha giudicato la questione rilevante, perché la pena concretamente da eseguire dipendeva dal bilanciamento tra l'attenuante dell'art. 311 c.p. e la recidiva già coperta da giudicato, e non manifestamente infondata, poiché il divieto di prevalenza impedisce di dare effettivo rilievo a una diminuente che la stessa Corte costituzionale ha qualificato come necessaria "valvola di sicurezza" per la rapina di lieve entità. Per tali ragioni ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
Norme richiamate
L'attenuante del fatto di lieve entità, originariamente prevista per alcuni delitti del Titolo I del Libro II, è stata ritenuta applicabile anche alla rapina in forza della sentenza costituzionale n. 86 del 2024; svolge funzione di riequilibrio del trattamento sanzionatorio e di adeguamento della pena al concreto disvalore del fatto.
art. 628, comma 3, nn. 1 e 3-ter, c.p.
Norma incriminatrice della rapina aggravata per la quale il ricorrente era stato condannato; il giudice richiama l'elevato minimo edittale e la necessità di una diminuente che consenta di commisurare la pena al fatto concreto.
Ulteriore reato contestato nella sentenza di condanna richiamata in esecuzione; non è oggetto di autonoma analisi decisoria nella presente ordinanza.
La norma prevede il divieto di prevalenza di talune attenuanti sulla recidiva reiterata; la Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui impedisce la prevalenza dell'art. 311 c.p. sulla recidiva aggravata.
Recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; la sua qualificazione già riconosciuta in cognizione rendeva vincolato il giudice dell'esecuzione e, in concreto, impediva la rideterminazione della pena per effetto del divieto di prevalenza.
art. 3 Cost.
Parametro evocato a sostegno della censura per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza, in relazione alla necessità di trattare diversamente fatti con diversa offensività.
art. 25 Cost.
Richiamato quale parametro della necessaria conformazione della pena all'offensività del fatto, nella prospettiva del principio di offensività.
art. 27 Cost.
Evocato per il principio di personalità della responsabilità penale e per la finalità rieducativa e proporzionata della pena.
art. 69, comma 4, c.p. come sostituito dalla L. n. 251/2005
La disposizione è richiamata come oggetto della plurima censura della Corte costituzionale in relazione a varie attenuanti che devono poter prevalere sulla recidiva aggravata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
È citato come precedente in cui la Corte costituzionale ha eliminato il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva aggravata.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Citato tra le attenuanti per cui è stato rimosso il divieto di prevalenza.
art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Citato come ulteriore ipotesi in cui il divieto di prevalenza è stato dichiarato illegittimo.
Richiamato quale precedente di illegittimità del divieto di prevalenza rispetto a un'attenuante speciale.
Citato tra le ipotesi in cui la Corte costituzionale ha rimosso il divieto di prevalenza.
Richiamato come precedente di illegittimità del divieto di prevalenza.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Citato come attenuante speciale rispetto alla quale è stato eliminato il divieto di prevalenza.
Richiamato tra le attenuanti comuni rispetto alle quali il divieto di prevalenza è stato ritenuto illegittimo.
Citato come precedente di illegittimità del divieto di prevalenza.
È richiamato in comparazione, perché per il sequestro di persona a scopo di estorsione la Corte costituzionale aveva già riconosciuto all'attenuante del fatto di lieve entità una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando una circostanza attenuante ha la funzione di adeguare la pena alla concreta minore offensività del fatto e di operare come "valvola di sicurezza" rispetto a una risposta edittale particolarmente severa, il divieto assoluto di prevalenza sulla recidiva può risultare costituzionalmente illegittimo.
- La rilevanza della questione di legittimità costituzionale sussiste quando il giudice del merito o dell'esecuzione ha già accertato la sussistenza della circostanza attenuante e il suo eventuale effetto è precluso solo dalla norma sospettata di incostituzionalità.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti deve consentire una pena proporzionata all'offensività concreta del fatto; se il divieto di prevalenza impedisce tale adeguamento, possono essere vulnerati i principi di uguaglianza, offensività, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena.
- La giurisprudenza costituzionale può estendere a fattispecie analoghe il medesimo criterio di illegittimità già affermato per altre ipotesi, quando la medesima attenuante svolga in concreto la stessa funzione di mitigazione necessaria del trattamento sanzionatorio.
- La qualificazione definitiva di una recidiva aggravata nel giudizio di cognizione vincola il giudice dell'esecuzione, ma tale vincolo non impedisce di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che rende inoperante l'effetto utile di una nuova attenuante riconosciuta successivamente.
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