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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi e ha rilevato preliminarmente che la trattazione del ricorso appartiene alla competenza delle sezioni civili, poiché la controversia riguarda la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e ha natura civile anche se originata da un procedimento penale. Ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle sezioni civili della Corte di cassazione.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente, nominato custode e amministratore giudiziario di un compendio di beni sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza, aveva depositato il conto della gestione per il periodo maggio 2009 - novembre 2021 insieme a un altro ausiliario. La Corte d’Appello di Milano non ha approvato il conto e ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) nullità e abnormità dell’ordinanza per violazione degli artt. 37 e 43 d.lgs. 159/2011, perché sarebbe stato ritenuto necessario un conto di gestione suddiviso per masse; (2) ancora violazione degli artt. 37 e 43 d.lgs. 159/2011 per il medesimo profilo; (3) violazione dell’art. 43 d.lgs. 159/2011 per mancato contraddittorio rispetto a ulteriori osservazioni depositate dalle parti. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. 159/2011

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità del provvedimento relativo al conto di gestione; la Corte non si pronuncia nel merito su tale norma.

  • art. 43 d.lgs. 159/2011

    Invocato dal ricorrente sia per la pretesa necessità del conto per masse sia per il lamentato difetto di contraddittorio; la Corte non decide nel merito.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice introduce una controversia di natura civile, anche se il decreto sia emesso in un procedimento penale.

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    Il procedimento riguarda compensi di custode e amministratore giudiziario in materia di sequestro preventivo; la Corte richiama la disciplina dell’amministrazione giudiziaria e la competenza civile sulla liquidazione dei compensi.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla liquidazione dei compensi dovuti al custode, all’amministratore giudiziario o ad altri ausiliari del giudice ha natura civile, anche quando il provvedimento di liquidazione sia stato emesso nell’ambito di un procedimento penale.
  • Il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sull’opposizione alla liquidazione dei compensi va proposto dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione, secondo il rito civile, a prescindere dalla natura penale del procedimento in cui è sorto il decreto.
  • Quando il ricorso investe in sostanza la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, il vizio di iscrizione o di incardinamento nel settore penale non sposta la natura civile della controversia e impone la trasmissione al Primo Presidente per l’assegnazione alla sezione civile competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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